Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
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1) La normativa in vigore
Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.
In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.
Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.
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2) le principali novità
Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:
- il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
- l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
- l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
- l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:
| Parametro | Valore / Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Valore limite di esposizione | 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) | Art. 254 D.Lgs. 81/2008 |
| Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 | Microscopia ottica a contrasto di fase | Art. 253, c. 6 |
| Metodo di misurazione dal 21.12.2029 | Microscopia elettronica o metodi equivalenti | Art. 253, c. 6-bis |
| Conservazione documentazione lavoratori | 40 anni | Art. 250, c. 2-bis |
| Periodicità sorveglianza sanitaria | Almeno ogni 3 anni | Art. 259 |
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornamento 2025
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3) Gli adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto.
I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.
È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.
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