Con la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.
Il documento recepisce gli interventi normativi che, dopo una fase sperimentale, hanno reso strutturale l’estensione della copertura INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento. Particolare rilievo assumono i chiarimenti applicativi sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, introdotti come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi.
La circolare si rivolge direttamente a istituzioni scolastiche, università, enti di formazione e datori di lavoro coinvolti nei percorsi formativi, fornendo indicazioni operative utili alla corretta gestione assicurativa
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1) Le nuove norme in vigore
Il riferimento centrale resta l’art. 18 del DL 48/2023, che ha esteso la tutela INAIL a studenti e personale scolastico e accademico per le attività di insegnamento e apprendimento. Dopo la prima applicazione sperimentale per l’anno scolastico e accademico 2023/2024, la disciplina è stata prorogata al 2024/2025 e successivamente resa definitiva dall’art. 2-ter del DL 90/2025, con decorrenza dal 2025/2026.
Sul piano interpretativo, l’art. 7 del DL 159/2025 ha chiarito l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ampliando espressamente i tragitti rilevanti. La disciplina assicurativa era già stata illustrata nella circolare INAIL n. 45/2023, alla quale la circolare n. 1/2026 rinvia per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurative (prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie).
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2) Novità tutela INAIL studenti e personale scuole e univversità
La principale novità è la stabilizzazione definitiva della copertura assicurativa INAIL per tutte le attività di insegnamento e apprendimento, superando le precedenti limitazioni legate alle sole esercitazioni pratiche o tecnico-scientifiche.
Dal 2025/2026, l’assicurazione opera in modo strutturale per alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, nonché per il personale docente, tecnico-amministrativo e assimilato.
Di particolare rilievo operativo è il chiarimento sugli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). L’INAIL precisa che rientrano nella tutela non solo gli infortuni occorsi nel tragitto tra scuola e luogo di svolgimento dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione o da altro domicilio dello studente verso il luogo di formazione. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la tutela si applica retroattivamente anche agli eventi verificatisi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con obbligo per le sedi territoriali INAIL di riesaminare i casi eventualmente respinti e ancora nei termini di prescrizione triennale
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3) Istruzioni operative
Sul piano applicativo, la circolare fornisce risposte puntuali a quesiti di interesse. In particolare:
- Personale accademico: rientrano nella tutela INAIL le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato previsti dalla legge n. 240/2010, inclusi i contratti e gli incarichi di ricerca (artt. 22 e seguenti).
- Gestione per conto dello Stato: si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti statali di ogni ordine e grado e agli studenti, comprendendo anche università statali e istituzioni AFAM. Restano esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti a premio ordinario.
- Allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): per i corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e percorsi con partecipazione alle lavorazioni aziendali, l’assicurazione INAIL opera tramite pagamento di un premio ordinario, determinato ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 1124/1965, con applicazione del tasso medio previsto per le attività formative.
- Per le scuole non statali, resta confermato il regime del premio speciale unitario annuale per alunno o studente, rivalutato annualmente. Le istituzioni interessate sono tenute a verificare la corretta applicazione del regime assicurativo di riferimento in base alla natura giuridica dell’ente, alla tipologia di personale e ai percorsi formativi attivati, adeguando conseguentemente gli adempimenti contributivi e assicurativi
4) INAIL scuola: premi applicabili - Tabella di sintesi
| Soggetti / casistica | Regime | Valore del premio / tasso | Base di calcolo | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Alunni e studenti di scuole/istituti non statali | Premio speciale unitario annuale | € 10,49 per persona/anno (dal 1° gennaio 2025) + addizionale 1% (Totale indicativo: € 10,59) | Per ciascun alunno/studente assicurato | Il valore € 10,49 è l'aggiornamento del premio annuale a persona; la circolare 1/2026 rinvia alla circ. INAIL 48/2025 per gli importi applicabili. |
| Alunni e studenti di scuole/istituti non statali (valore originario 2023/2024) | Premio speciale unitario annuale | € 9,87 + addizionale 1% | Per ciascun alunno/studente assicurato | Valore fissato dal DM 13 ottobre 2023 n. 126; rivalutazione annuale prevista. |
| Allievi ITS (tirocini, stage, percorsi con partecipazione a lavorazioni in azienda) | Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) | Tasso medio 14,21‰ (voce tariffa 0616 – Terziario e Altre Attività) | Retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza | Il tasso indicato è espresso dalla circolare per la voce 0616; applicazione “a seconda della classificazione operata dall’INPS”. |
| Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) | Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) | Variabile: tasso medio della lavorazione svolta | Somme/valori percepiti nel periodo d’imposta, entro i limiti minimo/massimo di rendita | Non esiste un “valore unico” nella circolare: il tasso dipende dalla specifica lavorazione/voce di tariffa attribuita. |
| Personale e studenti di scuole/istituti statali (incluse università statali e AFAM) | Gestione per conto dello Stato | Nessun premio ordinario a carico dell’istituzione | — | Copertura tramite speciale forma di gestione per conto dello Stato. |