Il decreto correttivo Irpef-Ires – approvato ieri definitivamente dal Governo e in attesa di pubblicazione in GU – interviene , con l'art. 2 in modo risolutivo sulla disciplina dell’incentivo al posticipo della pensione, confermando le anticipazioni già emerse lo scorso luglio. La modifica al Testo unico delle imposte sui redditi, in particolare all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis, rende chiaro che anche i dipendenti pubblici possono beneficiare dell’esenzione fiscale sui contributi previdenziali non versati,( il cd. Bonus Maroni) e percepiti direttamente in busta paga come incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, pur in presenza dei requisiti per andare in pensione anticipata.
La novità elimina l’asimmetria che, nella formulazione ufficiale vigente, favoriva solo gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle sue forme sostitutive, escludendo invece i lavoratori delle gestioni esclusive dell’ex Inpdap.
In merito erano intervenuti dapprima l’INPS, con la circolare n. 102/2025 del 16 giugno, e successivamente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45/2025 del 30 giugno, chiarendo entrambi che la non imponibilità doveva ritenersi estesa anche agli iscritti alle gestioni esclusive, in coerenza con la volontà del legislatore e con la ratio dell’incentivo.
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Il decreto correttivo recepisce ora ufficialmente questa interpretazione, inserendo in modo esplicito il riferimento alle forme esclusive dell’Ago all’interno della lettera i-bis dell’art. 51 del Tuir.
La relazione illustrativa del decreto sottolinea come la scelta miri a “allineare, anche sul piano letterale”, la disciplina fiscale con quella previdenziale, evitando incertezze applicative per datori di lavoro pubblici e privati. La decorrenza della modifica è fissata al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con effetti che confluiranno nella dichiarazione dei redditi 2025, in linea con le disposizioni della legge di bilancio.
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