Con il Messaggio INPS n. 3368 del 10 novembre 2025, l’Istituto ha comunicato il superamento del regime speciale previsto per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile in materia di pagamento delle prestazioni previdenziali.
Dal 1° gennaio 2026 sarà applicato l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio anche per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, in linea con la disciplina già in vigore per la generalità degli assicurati INPS.
La novità interessa in particolare le aziende con personale marittimo o dell’aviazione civile che, fino ad oggi, potevano scegliere se anticipare le prestazioni ai dipendenti o lasciare l’erogazione diretta all’INPS. Tale facoltà viene meno, semplificando le modalità di gestione contributiva e uniformando le procedure.
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1) Il quadro normativo
La disciplina vigente deriva dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplina il pagamento delle prestazioni di malattia, maternità e donazione del sangue da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio dei relativi importi con i contributi dovuti all’INPS.
La circolare INPS n. 173/2015 aveva introdotto, per i lavoratori marittimi e dell’aviazione civile, una deroga temporanea: le imprese potevano richiedere il codice di autorizzazione (CA) “2G” per anticipare le prestazioni e poi portarle a conguaglio. In assenza del codice, l’erogazione avveniva a pagamento diretto da parte dell’INPS.
Con il messaggio 3368/2025, l’Istituto stabilisce la fine di questa scelta facoltativa, a seguito dell’armonizzazione dei flussi e dell’integrazione dei dati contributivi. Pertanto, dal 1° gennaio 2026, il sistema di anticipazione e conguaglio diviene obbligatorio anche per queste categorie di lavoratori.
Le principali prestazioni interessate sono:
- congedo di maternità e paternità (obbligatorio e alternativo);
- congedo parentale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi e congedi ex legge 104/1992;
- congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
- donazione di sangue e/o midollo osseo.
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2) Istruzioni operative per i datori di lavoro
A partire dal 1° gennaio 2026, le imprese dovranno applicare le modalità ordinarie di esposizione dei dati nel flusso Uniemens, secondo le istruzioni già impartite nella circolare n. 173/2015 e nei successivi messaggi INPS.Le posizioni contributive interessate sono quelle contraddistinte dai seguenti Codici Statistici Contributivi (CSC) e Codici di Autorizzazione (CA):
| Tipologia | CSC | CA | Note operative |
|---|---|---|---|
| Lavoratori marittimi in continuità di rapporto | 1.15.02 | 2N | Utilizzare <TipoLavoratore> “EM”; <qualifica3> “D” per contratti a termine |
| Lavoratori dell’aviazione civile | 1.21.01 | 2X | Procedere al conguaglio previa attribuzione del CA “2G”, se non già posseduto |
| Personale marittimo sbarcato | 1.15.04 | 2X | Usare <TipoLavoratore> “MS” per eventi verificatisi durante il rapporto |
Il conguaglio riguarda esclusivamente i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e gli eventi verificatisi durante la vigenza dello stesso. I datori di lavoro devono pertanto: verificare la presenza del codice “2G” sul proprio cassetto previdenziale aziendale; procedere all’adeguamento delle denunce Uniemens; conguagliare le prestazioni anticipate nella denuncia contributiva mensile. Il messaggio richiama inoltre l’obbligo di rispettare le modalità tecniche di esposizione dei dati già previste nei precedenti documenti INPS, elencati nell’allegato al messaggio stesso.
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