L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 8870 del 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di interdizione dal lavoro post partum per le insegnanti della scuola primaria, precisando e ampliando quanto già previsto dalla precedente circolare n. 5944 dell’8 luglio 2025.
La nuova nota interviene per uniformare l’operato degli Ispettorati territoriali e rendere più agevole il riconoscimento dell’astensione fino al settimo mese dopo il parto, eliminando margini interpretativi che in passato avevano generato disomogeneità di trattamento tra le lavoratrici del comparto scuola.
Secondo l’INL, l’astensione post partum per le docenti di scuola primaria è giustificata dal rischio biologico intrinseco all’ambiente scolastico, derivante dalla possibile esposizione a malattie infettive o esantematiche (quali morbillo, rosolia, varicella) che possono compromettere la salute della lavoratrice madre e del neonato.
In tale contesto, l’Ispettorato ha ribadito che, quando la richiesta di interdizione è riferita a tale categoria professionale, l’Ufficio territoriale è esonerato da ulteriori verifiche del DVR o da valutazioni del medico competente, potendo procedere direttamente al rilascio del provvedimento interdittivo. Si tratta dunque di una presunzione di rischio biologico, che consente di semplificare l’iter amministrativo e garantire una tutela immediata.
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1) Le ragioni della semplificazione: rischio biologico e contesto scolastico
La decisione dell’INL trova fondamento nell’analisi del quadro normativo contenuto nel d.lgs. n. 151/2001 e nei suoi allegati, in particolare l’Allegato C, che individua tra i fattori di rischio per le lavoratrici gestanti e puerpere gli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 ai sensi dell’art. 268 del d.lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato XLVI dello stesso decreto.
Tra questi rientrano i virus del morbillo (Paramyxoviridae), della rosolia (Rubivirus rubella) e della varicella-zoster (Herpesvirus), la cui diffusione per via aerea o attraverso il contatto diretto è particolarmente frequente in ambienti scolastici.
Come ricordato dall’INL, la particolarità del contesto della scuola primaria risiede nel fatto che, a differenza di quanto avviene per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, l’iscrizione dei minori non vaccinati è comunque consentita.
Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DL 73/2017 (convertito nella legge 119/2017), la mancata presentazione della documentazione vaccinale non costituisce requisito di accesso alla scuola primaria o secondaria.
Ne consegue che le insegnanti operano in un ambiente in cui il rischio di contatto con bambini potenzialmente portatori di agenti infettivi è reale e diffuso, non eliminabile attraverso semplici misure organizzative o spostamenti di mansione.
L’INL sottolinea inoltre che, anche nel periodo di puerperio e allattamento, l’esposizione ad agenti biologici può rappresentare un pericolo per la salute del neonato.
Pertanto, nel caso delle insegnanti di scuola primaria, la tutela deve estendersi oltre il periodo di gravidanza, comprendendo anche i sette mesi successivi al parto, come previsto dall’art. 7 e dagli allegati del d.lgs. 151/2001.
La nuova nota chiarisce dunque che la valutazione del rischio è implicita nella natura stessa della mansione, e non necessita di ulteriori accertamenti specifici.
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2) Istuzioni operative
Con la nota 8870/2025, l’Ispettorato del Lavoro ha inteso garantire una procedura semplificata e uniforme per la gestione delle istanze di interdizione post partum presentate dalle insegnanti.
In particolare:
l’istanza può essere presentata dalla lavoratrice o dal dirigente scolastico competente, corredata dal certificato medico di nascita e dalla descrizione della mansione svolta;
l’Ispettorato territoriale può accogliere la richiesta senza richiedere ulteriori valutazioni sul DVR o pareri medici, qualora la categoria professionale rientri nel profilo di rischio biologico individuato;
il provvedimento di interdizione deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa e comunicato alla lavoratrice, al datore di lavoro e all’INPS per la gestione del trattamento economico di maternità.
Il provvedimento di diniego, invece, dovrà rappresentare un’eccezione, limitata ai casi in cui l’Ufficio accerti l’assenza di qualsiasi esposizione al rischio biologico, situazione che – sottolinea l’INL – è da considerarsi più teorica che reale nel contesto della scuola primaria.
Per i consulenti del lavoro, la nuova nota fornisce un riferimento chiaro: nei casi di docenti della scuola primaria, la verifica della documentazione sanitaria o del DVR non costituisce più un presupposto obbligatorio per l’astensione.
È dunque sufficiente la qualificazione della mansione come potenzialmente esposta a rischio biologico per consentire all’Ufficio territoriale di emettere il provvedimento, garantendo certezza e rapidità nell’applicazione della tutela.