Con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata ad affrontare la questione della qualificazione giuridica del rapporto tra i cosiddetti riders e le piattaforme di consegna.
Il caso riguardava la società e alcuni collaboratori che avevano stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di consegna di pasti tramite piattaforma digitale.
Gli interessati chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, o quantomeno l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che estende alcune tutele tipiche del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate.
La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento già espresso nella nota pronuncia Foodora (Cass. n. 1663/2020), riaffermando che l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 non introduce una nuova categoria contrattuale intermedia, ma una “norma di disciplina” volta ad applicare la tutela del lavoro subordinato a rapporti formalmente autonomi ma caratterizzati da un elevato grado di etero-organizzazione.
La decisione conferma il percorso giurisprudenziale di progressiva estensione delle garanzie in materia di retribuzione, sicurezza e protezione sociale ai lavoratori delle piattaforme digitali.
In merito leggi anche le istruzioni ministeriali Classificazione e tutela dei riders
Qui la direttiva europea sul tema
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1) Le decisioni di merito e la sentenza della Cassazione
Il giudizio aveva preso avvio davanti al Tribunale di Torino, adito da un gruppo di riders che chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive e del corretto inquadramento secondo il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, invocando altresì la violazione delle norme sulla privacy e sui controlli a distanza.
Il Tribunale aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla retribuzione prevista dal suddetto contratto collettivo, rigettando le altre domande. La Corte d’Appello di Torino aveva poi confermato la decisione, accertando la presenza dei tre requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015:
- personalità della prestazione,
- continuità del rapporto,
- etero-organizzazione da parte della società committente.
La Corte territoriale aveva osservato che l’utilizzo di un mezzo proprio (bicicletta o scooter) non esclude la natura personale della prestazione, in quanto il rider non può avvalersi di ausiliari. Inoltre, la continuità deve essere interpretata in senso ampio, tenendo conto della disponibilità del collaboratore a rendere la prestazione, più che del numero effettivo di consegne svolte.
L’organizzazione complessiva del servizio – tempi, modalità operative e gestione tramite algoritmo – risultava integralmente predisposta dalla società, che conservava il potere di determinare tempi e luoghi di lavoro e di comminare sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna.
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2) Le decisioni di merito e la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni di merito, rigettando il ricorso della società.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che la proprietà del mezzo di consegna e le relative spese non sono elementi idonei a escludere la natura etero-organizzata del rapporto, poiché la disciplina dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015 si applica anche ai rapporti autonomi formalmente validi, quando la prestazione risulti inserita nell’organizzazione imprenditoriale del committente.
Secondo la Corte, l’art. 2 “dissocia la qualificazione giuridica dalla disciplina applicabile”, consentendo di estendere al lavoratore autonomo la tutela propria del lavoro subordinato, qualora ricorrano gli indici fattuali di personalità, continuità ed etero-organizzazione.
In particolare:
- la continuità non implica un obbligo di disponibilità costante, ma la presenza di una collaborazione reiterata nel tempo;
- l’etero-organizzazione si realizza quando il committente determina unilateralmente tempi, luoghi e modalità di esecuzione, anche tramite strumenti digitali o algoritmici.
La Cassazione ha infine ricordato che la rimozione, nel 2019, dell’inciso “anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro” dall’art. 2, comma 1, non ha modificato la ratio della norma: tali elementi restano esempi di esercizio del potere organizzativo del committente.
Pertanto, la Corte ha confermato che i riders in questione hanno diritto all’applicazione delle norme di tutela del lavoro subordinato, comprese quelle retributive e previdenziali, pur restando formalmente collaboratori autonomi.
La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
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