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REVOCA DEL LICENZIAMENTO IN GRAVIDANZA: NULLITÀ E RISARCIMENTO

Revoca del licenziamento in gravidanza: nullità e risarcimento

La Cassazione ribadisce la perentorietà del termine previsto dal D.Lgs. 23/2015 e i limiti di validità della revoca del licenziamento nei casi di lavoratrici in gravidanza.

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Con la sentenza n. 26957 del 7 ottobre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato la nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice in stato di gravidanza e ha chiarito i limiti temporali e giuridici della revoca del licenziamento ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 23 del 2015.

Il caso rappresenta un importante riferimento interpretativo in materia di rapporti di lavoro subordinato, in particolare riguardo alla validità della revoca del recesso e alle condizioni per il ripristino del rapporto. La decisione si inserisce nel quadro normativo speciale che disciplina le tutele contro i licenziamenti illegittimi, accanto all’articolo 18 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e all’articolo 54 del D.Lgs. n. 151 del 2001 in tema di tutela della maternità.

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1) Il caso: licenziamento durante la gravidanza e revoca tardiva

La controversia trae origine dal licenziamento intimato nel dicembre 2018 da una società a una propria dipendente, successivamente risultata in stato di gravidanza. La lavoratrice ha impugnato il recesso, chiedendone la dichiarazione di nullità in quanto avvenuto in violazione del divieto previsto per legge.

La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, aveva accolto la domanda della lavoratrice, ordinando la sua reintegrazione e condannando la società al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali, in applicazione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2015.

La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la revoca del licenziamento non fosse tardiva, poiché la lavoratrice aveva comunicato lo stato di gravidanza solo a febbraio 2019. Secondo la difesa, il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2015 avrebbe dovuto decorrere da tale momento.

Inoltre, la società ha sostenuto che, anche oltre i termini di legge, la revoca poteva considerarsi valida se accettata implicitamente dalla lavoratrice con la ripresa del lavoro (“accettazione per facta concludentia”), invocando gli articoli 1326 e seguenti del Codice civile.

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2) Decisioni di merito e conclusione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la tardività della revoca e la conseguente nullità del licenziamento. Secondo i giudici, il termine di 15 giorni per la revoca decorre dall’impugnazione del licenziamento e ha natura perentoria, non suscettibile di proroga o interpretazioni estensive. La norma – precisa la Corte – configura un diritto potestativo del datore di lavoro, esercitabile solo entro il termine stabilito, a tutela della certezza dei rapporti giuridici. Oltre tale periodo, il datore di lavoro non può beneficiare delle conseguenze sanzionatorie attenuate previste dal regime speciale dei licenziamenti disciplinato dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e dal D.Lgs. n. 23/2015. 

La Cassazione ha inoltre chiarito che, pur essendo sempre possibile proporre una ricostituzione consensuale del rapporto di lavoro, tale ipotesi rientra nell’autonomia negoziale delle parti e richiede l’esplicita accettazione del lavoratore. Non esiste, infatti, alcun obbligo giuridico di accettare la proposta di riassunzione, né la legge impone al lavoratore di motivare un eventuale rifiuto. Il Collegio ha quindi ribadito un principio già espresso con la sentenza n. 12448/2018: il datore di lavoro può ripensare al recesso solo entro il termine di 15 giorni, mentre oltre tale limite la revoca non produce effetti giuridici automatici. 

Nel caso di specie, la revoca era avvenuta oltre i termini, e la lavoratrice non aveva accettato la successiva proposta di ripristino del rapporto. La società è stata pertanto condannata alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

3) Vantaggi per la lavoratrice

Poiché la revoca è stata dichiarata tardiva, la Cassazione ha confermato la decisione di merito che disponeva:

  • la reintegrazione nel posto di lavoro;
  • il risarcimento del danno per il periodo di mancata occupazione;
  • il versamento dei contributi previdenziali.

Questi effetti derivano direttamente dall’articolo 2 del D.Lgs. 23/2015, che disciplina le conseguenze del licenziamento nullo.

La lavoratrice ottiene quindi:

  • il ripristino integrale del rapporto di lavoro alle stesse condizioni precedenti;
  • il pagamento delle mensilità perdute nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione;
  • il recupero dei contributi ai fini pensionistici.


Si tratta di una tutela piena, che non solo ristabilisce la posizione contrattuale, ma compensa il danno economico e previdenziale subito.

ASSETTOREVOCA VALIDA (entro 15 giorni)REVOCA TARDIVA (oltre 15 giorni)
Effetti sul rapportoIl licenziamento si considera mai avvenuto; il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni.Il licenziamento resta nullo; è disposta la reintegrazione nel posto di lavoro.
Tutela economicaSolo retribuzione e contributi per il periodo di sospensione; nessun risarcimento aggiuntivo.Risarcimento pieno del danno e versamento integrale dei contributi previdenziali.
Tutela giuridicaNessuna pronuncia di nullità, poiché la revoca “sana” il licenziamento.Dichiarazione di nullità con piena tutela giudiziale e riconoscimento della violazione.
Stato di gravidanzaNon incide ulteriormente; la revoca evita l’applicazione del divieto.Applica automaticamente la tutela rafforzata ex art. 54 D.Lgs. 151/2001.
Clima lavorativoPossibili tensioni o difficoltà relazionali dopo la revoca.Rientro su ordine del giudice, con maggiore garanzia di tutela e monitoraggio sindacale.
Vantaggio principaleContinuità immediata del lavoro e del reddito.Tutela piena, risarcimento e riconoscimento formale dell’illegittimità del licenziamento.
Fonte immagine: gpt
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