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SINDACI SPA: RESPONSABILE CHI NON VIGILA PER ILLECITO ANTERIORE ALLA NOMINA

Sindaci spa: responsabile chi non vigila per illecito anteriore alla nomina

Responsabilità del Sindaco nel fallimento di una spa anche per gli illeciti anteriori alla nomina: l'Ordinanza n 9427/2024 della Cassazione

Con l'Ordinanza n 9427 del 10 aprile vengono ribaditi i principi della responsabilità dei Sindaci e si rigetta il ricorso di un professionista, sindaco effettivo di una società fallita.

Il Sindaco ricorrente ha agito contro la sentenza, che lo condannava, in solido con gli altri membri del collegio sindacale e con l'amministratore unico, al pagamento della somma di € 994.817,73, oltre interessi, in favore della procedura del Fallimento per l'inosservanza dei doveri derivanti dalla carica rivestita in relazione a condotte di mala gestione e atti distrattivi posti in essere dall'amministratore.

1) Responsabilità sindaci: le regole ribadite dalla Cassazione

La Corte di Cassazione con il provvedimento di aprile 2024 ha ribadito i principi relativi alla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sulle condotte illecite degli amministratori e in particolare:

  • il sindaco che non vigili adeguatamente sulla condotta dell'amministratore, pur avendo il dovere di verificare diligentemente la situazione e porvi rimedio, attivando tutti i poteri di cui dispone in forza della carica ricoperta, per far emergere l’illecito e reagire ad esso, prevenendo danni ulteriori alla società, è responsabile in solido con l'amministratore, anche quando il fatto dannoso si sia verificato prima della nomina del sindaco.

Dalla Ordinanza n 9427/2024 di cui si tratta si evidenziano le argomentazioni poste a fondamento della decisione della Cassazione:

  • il periodo nel quale il sindaco aveva ricoperto la carica di membro del collegio sindacale andava dal dicembre 2008 sino alla dichiarazione di Fallimento del 3.6.2010;
  • il sindaco risponde anche per le condotte anti doverose risalenti ad epoca precedente l'assunzione dell'incarico, specie in realtà societaria su ristretta base familiare, ogni qualvolta sia possibile, in presenza di situazioni di allarme, attivarsi con tutti i mezzi previsti dalla normativa di settore; 
  • il ricorrente, unitamente agli altri membri del collegio sindacale, non aveva posto in essere interventi ed iniziative idonee a far fronte ai chiari segnali di allarme circa il depauperamento del patrimonio per effetto di condotte distrattive realizzate dall'amministratore in danno della società ed in favore di società riconducibili allo stesso soggetto economico (la ditta individuale Alfa, la Gamma srl e Alfa Trasporti srl);
  • il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvedersi, e conseguentemente esercitare tutti i poteri ispettivi, dei pagamenti privi di giustificazione avvenuti nel 2009 e delle operazioni di stralcio dei crediti compiute dall'amministrazione in favore di parti correlate;
  • sussisteva il nesso causale tra la condotta omissiva serbata dai sindaci e l'evento dannoso dal momento che l'attivazione dei poteri di vigilanza e controllo avrebbe avuto l'effetto di interrompere la condotta anti doverosa dell'amministratore, consistita nei pagamenti effettuati dall'amministratore, in favori di soggetti correlati, successivamente al dicembre 2008 ed ammontanti ad € 994.817,73.

La Corte di Cassazione ha sottolineato l'aderenza della sentenza impugnata ai principi giuridici relativi alla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, ribadendo che il sindaco, anche se ha assunto la carica dopo la realizzazione di alcuni fatti dannosi, non è esonerato dalla responsabilità se mantiene un comportamento inerte.

Concludendo ha riaffermato che il danneggiato deve fornire la prova dei fatti storici che attestano la mancata vigilanza da parte del sindaco, concetto che era stato adeguatamente applicato dalla Corte d'Appello di Roma nella valutazione del caso.

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