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1) Infortunio e predisposizione DPI
La vicenda riguarda un dipendente di una ditta metalmeccanica che, mentre tagliava un tondino di ferro, è stato colpito all’occhio sinistro da un frammento metallico, riportando una grave lesione permanente. Dopo il riconoscimento da parte dell’INAIL di un danno biologico del 28%, il lavoratore ha chiesto un ulteriore risarcimento, sostenendo la responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di sicurezza.
Il Tribunale di Piacenza e successivamente la Corte d’Appello di Bologna hanno respinto la domanda, affermando che mancava la prova della dinamica esatta dell’incidente e che il datore aveva comunque fornito dispositivi di protezione individuale (DPI).
La Corte d’Appello aveva inoltre escluso la responsabilità datoriale in mancanza di specifica allegazione sull’obbligo di vigilanza.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
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2) I principi in tema di onere della prova in tema di sicurezza
Con ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Suprema Corte – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso, ribadendo alcuni punti cardine:
- Natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.: il contratto di lavoro integra l’obbligo di sicurezza, e il riparto degli oneri probatori segue le regole dell’art. 1218 c.c, cioè:
- Onere del lavoratore: limitarsi a provare l’esistenza del danno e il nesso causale con la prestazione lavorativa, evidenziando l’inadempimento datoriale.
- Onere del datore: dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla legge, dall’esperienza e dalla tecnica, inclusa la vigilanza effettiva sull’uso dei DPI.
- Esclusione della responsabilità oggettiva: resta salva la possibilità per il datore di provare che l’evento sia dipeso da una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore (cd. rischio elettivo).
Nel caso specifico , secondo la Cassazione, il lavoratore aveva già assolto al suo onere probatorio: la dinamica dell’infortunio e il danno conseguente era stata pacificamente riconosciuta e provata. Era quindi compito della società datrice dimostrare di avere adottato e fatto rispettare le misure necessarie, compresa la vigilanza sull’uso degli occhiali protettivi.
La Corte d’Appello aveva invece invertito impropriamente gli oneri, chiedendo al lavoratore di fornire ulteriori dettagli non a suo carico. Per questo la sentenza è stata cassata e il caso rinviato a un nuovo giudizio.
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3) Conclusioni
La pronuncia conferma che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non deve dimostrare in dettaglio quali regole di sicurezza siano state violate: spetta al datore provare di avere
- predisposto,
- attuato e
- vigilato sull'attuazione di tutte le misure di prevenzione.
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