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CREDITI FAMIGLIE NUMEROSE: SOPPRESSIONE CODICI TRIBUTO

Crediti famiglie numerose: soppressione codici tributo

Soppressione codici tributo 1632 e 162E per il credito di imposta famiglie numerose

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Risoluzione 49 /E del 17 settembre 2025 l'Agenzia comunica la soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per la compensazione del credito per famiglie numerose.

1) Soppressione codici tributo per credito famiglie numerose

Ricordiamo che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, all’articolo 15, comma 1, aveva stabilito che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

  • a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (…)”.

A tale proposito, con la Risoluzione n 13/2015, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, erano stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
  •  “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), mD.Lgs. n. 175/2014;
  •  “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”

E inoltre con la Risoluzione n 103/2019 tra gli altri era stato istituito il codice tributo:

  • “162E” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”

Con la Risoluzione n 49/2025 in oggetto si dispone la loro soppressione

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