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LEGGE 104 E ASSISTENZA FUORI ORARIO: NO AL LICENZIAMENTO

Legge 104 e assistenza fuori orario: no al licenziamento

Dipendente in spiaggia nell'orario di lavoro ma per la Suprema Corte l’uso improprio dei permessi non è provato: no al licenziamento

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Con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025,  la Suprema Corte afferma che  in un  procedimento disciplinare collegato all’uso dei permessi    al datore la normativa assegna un preciso e rigoroso onere probatorio. , Nel caso specifico  la legittimità del licenziamento viene negata perche il dipendente aveva prestato assistenza in orario notturno invece che durante l'orario di lavoro. Vediamo meglio i dettagli del caso e le motivazioni della Cassazione.

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1) Permessi 104 e mancata assistenza in orario di lavoro

La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente che usufruiva dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, art. 33, comma 3, per l’assistenza a un familiare invalido. L’azienda aveva contestato al lavoratore un uso improprio dei permessi, sostenendo che durante le giornate di assenza non si fosse dedicato all’attività di cura, ma nell'orario di lavoro fosse stato visto in spiaggia con il figlio  Tali circostanze erano state riportate in una relazione investigativa, mai formalmente prodotta in giudizio.

Il Tribunale, in primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento. 

Successivamente, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, annullando il recesso e ordinando la reintegrazione del dipendente, con corresponsione dell’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, fino a un massimo di dodici mensilità. Secondo i giudici, non era stata fornita prova  dell'uso improprio in quanto da testimonianze emergeva che il lavoratore aveva prestato cure al familiare in orari diversi da quelli documentati, durante la sera e la notte.

L’azienda ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi: la presunta violazione della normativa sui permessi, l’errata valutazione dell’onere della prova, la mancata applicazione dell’art. 2119 c.c. in materia di giusta causa, e l’errata interpretazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

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2) Onere della prova di mancata assistenza sul datore di lavoro

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro chiarendo  che :

  1. in materia di permessi ex Legge 104, l’onere della prova dell’abuso o dell’uso fraudolento grava sul datore di lavoro. Pertanto, se un licenziamento si fonda sull’accusa di utilizzo scorretto, è l’azienda che deve dimostrare in modo rigoroso l’assenza di assistenza.
  2. inoltre ha evidenziato come l’assistenza al familiare invalido non debba necessariamente coincidere con l’orario lavorativo. Il diritto riconosciuto dalla legge non prevede una limitazione temporale così rigida: ciò significa che il lavoratore può prestare supporto anche in ore serali o notturne, soprattutto se le condizioni mediche del familiare lo richiedono.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già rilevato, sulla base di testimonianze, che l’assistenza fosse effettivamente garantita in tali fasce orarie. Di conseguenza, la decisione di reintegra è stata ritenuta corretta e conforme alla normativa.

La pronuncia offre importanti chiarimenti operativi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Sul piano aziendale, emerge la necessità di valutare con estrema cautela eventuali contestazioni disciplinari relative all’uso dei permessi. Senza elementi probatori certi e documentati, un licenziamento rischia infatti di essere dichiarato illegittimo, con conseguente obbligo di reintegrazione e di corresponsione delle indennità.

Per i lavoratori, la sentenza conferma che i permessi previsti dalla Legge 104 possono essere utilizzati in modo flessibile, in funzione delle effettive esigenze di assistenza. Non è necessario dimostrare di essere con il familiare nell’esatto orario in cui si sarebbe dovuto lavorare: ciò che rileva è la sostanziale prestazione di cura, adeguata e continuativa, in base alle condizioni dell’assistito.

La Corte ha inoltre disposto la condanna del datore al pagamento delle spese processuali, ed è stato  applicato il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

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