Nel corso dei lavori di conversione in legge del decreto legge 95 2025 i relatori hanno proposto un emendamento che introduce rilevanti modifiche all’articolo 31 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro in somministrazione a tempo determinato.
In particolare si prolunga il periodo massimo di utilizzo con contratti a termine presso la stessa azienda per i lavoratori assunti dalle agenzie a tempo indeterminato. Vediamo di seguito le nuove ipotesi, ricordando che il termine per la conversione e l'entrata in vigore del testo definitivo è prevista entro il 29 agosto 2025.
NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio
Ti segnaliamo:
- Trasferte, trasferimenti e distacchi - eBook 2025
- Welfare aziendale & Fringe benefit | Libro di carta 2025
- Collegato Lavoro 2025: guida alle novità | eBook
- Informativa trasparenza ai lavoratori | eBook 2025
- ConvertiATECO 2022-2025 il file excel indispensabile per commercialisti, imprese e autonomi: trova, confronta e trasforma i codici ATECO 2022-2025 in pochi click!
Ti segnaliamo anche il libro di carta Il lavoro nello spettacolo: Guida agli aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali di M.Matteucci, G. Ulivi, B. Garbelli, S. Ricci - Maggioli Editore - 164 pag
1) Contratti a termine lavoro somministrato : tre soglie temporali distinte
Il nuovo comma 1-bis , se approvato definitivamente comportera una disciplina con tre ipotesi applicative, in base alla tipologia contrattuale con l’agenzia di somministrazione e alla continuità della missione presso l’utilizzatore:
- 24 mesi: limite ordinario per i lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia. La soglia si riferisce alla durata complessiva delle missioni (anche non continuative)
- 36 mesi: limite applicabile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, nel caso di missioni ordinarie, cioè non continuative e non coincidenti con l’intero rapporto di lavoro.
- 48 mesi: si applica esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia e inviati ininterrottamente presso lo stesso utilizzatore per l’intera durata del rapporto. È un’eccezione rafforzata, pensata per favorire la stabilità dell'impiego.
Tabella riepilogativa
| Tipo di contratto con l’agenzia | Condizione della missione | Limite massimo |
|---|---|---|
| Assunzione a termine | Missioni anche non continuative | 24 mesi |
| Ass. a Tempo indeterminato | Missioni ordinarie | 36 mesi |
| Ass a Tempo indeterminato | Missioni continuative presso lo stesso utilizzatore | 48 mesi |
Viene inoltre confermato che :
- Le causali giustificative in vigore per i contratti a termine (art. 19, comma 1) si applicano anche alle missioni in somministrazione.
- Restano esclusi dal limite percentuale del 20%i lavoratori inviati in missione per:
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Attività stagionali;
- Progetti formativi superiori a 12 mesi, finanziati da fondi interprofessionali o dal PNRR.
Ti segnaliamo:
- Intelligenza Artificiale e Risorse Umane libro di carta
- La gestione delle risorse umane in azienda eBook 2024
- La Busta paga 2025: guida operativa eBook
- La Busta paga in edilizia eBook
Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro , la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti
2) Trasparenza e relazioni sindacali
L'emendamento infine prevede la reintroduzione dell’obbligo per l’utilizzatore di informare periodicamente le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) sull’uso della somministrazione a termine, per rafforzare il monitoraggio e la trasparenza.
- Guida alle agevolazioni all'assunzione 2025 - eBook
- Informativa trasparenza ai lavoratori - eBook
- Collaborazioni coordinate e continuative 2024 - eBook
- Decreto Coesione: bonus e agevolazioni - eBook
Per tanti altri prodotti utili visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali