Nella Risposta a interpello 192 2025 si torna a parlare di fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti con una ulteriore rigida interpretazione dell'Agenzia.
Il caso riguarda una società che chiedeva chiarimenti riguardo un contratto di assegnazione stipulato entro il 31 dicembre 2024 ma con consegna effettiva del veicolo oltre il 30 giugno 2025.
La richiesta è stata presentata alla luce della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR.
Come ormai noto e ampiamente dibattuto, il nuovo regime prevede un calcolo meno vantaggioso del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. In particolare, si applica una percentuale del 50% del valore chilometrico convenzionale , ridotta al 10% o 20% solo per veicoli elettrici, come incentivo alla transizione ecologica.
L’azienda istante sosteneva di poter applicare la normativa vigente al momento della stipula del contratto (27 dicembre 2024) , e non quella in vigore alla data di consegna del veicolo, ritenendo irrilevante che la consegna avvenisse non solo dopo il 1° gennaio 2025, come indicato nella norma istitutiva, ma anche dopo il 30 giugno 2025 , data prevista dalla disciplina transitoria introdotta successivamente dal dl 19 2025.
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1) Fringe benefit auto aziendali: i requisiti per nuovo regime e disciplina transitoria
Con la risposta n. 192 , l’Agenzia smentisce l'interpretazione proposta dall'istante e afferma invece che la disciplina applicabile ai fini della determinazione del fringe benefit dipende dalla combinazione di tre elementi:
- la data di stipula del contratto,
- l’immatricolazione del veicolo e
- la data di consegna al dipendente.
Nel caso specifico, la società aveva stipulato il contratto in data 27 dicembre 2024 e ordinato il veicolo lo stesso giorno, ma con consegna espressamente richiesta a partire dal 1° luglio 2025.
La fattispecie, quindi, non rientra nella disciplina transitoria prevista dal comma 48-bis dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, introdotto con l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60) in quanto tale disciplina consente di applicare il regime previgente per i veicoli:
- concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- oppure ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
L’Agenzia ribadisce, come già indicato nella circolare n. 10/E del 2025, che è la data di consegna del veicolo a rilevare ai fini della corretta applicazione del regime fiscale, e non la sola stipula del contratto o l’ordine del mezzo. Poiché la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, non sono rispettati i requisiti per fruire della disciplina transitoria.
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2) La risposta dell'agenzia: calcolo del "valore normale"
L'interpretazione dell'Agenzia esclude dunque:
- sia l’applicazione della disciplina previgente che
- della nuova norma del 2025 (poiché non si verificano nel 2025 contestualmente i requisiti di stipula, immatricolazione e consegna),
e quindi conclude che, nel caso concreto, si applica la regola generale l’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR.
La determinazione del fringe benefit va effettuata sulla base del cosiddetto “valore normale”, riferito esclusivamente all’uso privato del veicolo, e calcolato secondo l’articolo 9 del TUIR. Si tratta di un criterio più oneroso rispetto a quello forfetario, poiché richiede di stimare il reale valore di mercato del bene o servizio concesso.
In pratica, quindi, per i veicoli aziendali ordinati e contrattualizzati entro il 2024 ma consegnati dopo il 30 giugno 2025, il fringe benefit dovrà essere calcolato con riferimento al valore normale del bene, detraendo il chilometraggio di utilizzo per finalità aziendali.
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