×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

DEDUCIBILITÀ FONDI SANITARI INTEGRATIVI 2025: PRECISAZIONI ADE

Deducibilità fondi sanitari integrativi 2025: precisazioni ADE

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 192/2024 chiarite dalla Circolare 4/E 2025: principi di mutualità e solidarietà e ampliamento non imponibilità conributi sanitari

Ascolta la versione audio dell'articolo

La circolare  dell'agenzia delle Entrate n. 4 del 16 maggio 2025 fornisce istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal D.lgs. 192/2024 (decreto attuativo della legge delega fiscale) e dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) sulla tassazione del lavoro dipendente 

Vediamo in particolare  i commenti alle novità in materia di  contributi sanitari  ovvero l' Art. 3 del D.lgs. 192/2024, che modifica:

  • l'Art. 10, comma 1, lett. e-ter del TUIR (deducibilità contributi sanitari integrativi)
  • l'Art. 51, comma 2, lett. a e f-quater del TUIR (non imponibilità dei contributi sanitari per non autosufficienza).

Ti potrebbero interessare:

1) Deducibilità dei contributi ai fondi integrativi del SSN

L'Art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR prevede che il contribuente può dedurre dal reddito complessivo IRPEF fino a 3.615,20 euro annui per contributi versati a fondi integrativi del SSN, se:

  • Il fondo è iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi (DM 31/03/2008);
  • Opera secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

E' stato eliminato il riferimento ai "decreti ministeriali sugli ambiti di intervento", in favore di requisiti più oggettivi e verificabili (anagrafe e mutualità).

L'agenzia  ricorda che  la deduzione vale anche per contributi versati per:

  • Coniuge non separato,
  • Figli di qualsiasi età,
  • Ascendenti conviventi,

se fiscalmente a carico ( con reddito ≤ 2.840,51 €, o ≤ 4.000 € se figli ≤ 24 anni).

Inoltre  non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR,   versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso

Inoltre è ammesso il recupero della deduzione da parte del lavoratore per somme non dedotte dal familiare beneficiario, nel rispetto del tetto annuo.

Ti potrebbero  interessare:

2) Non imponibilità dei contributi per rischio di non autosufficienza

La norma  del DLGS 192 2024  prevede che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi/premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni sanitarie che coprono:

  • Il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana;
  • Anche in favore di familiari fiscalmente a carico, inclusi:
  • Coniuge non separato,
  • Figli (senza limiti di età),
  • Ascendenti conviventi.

A condizione che i familiari rispettino  il limite di reddito previsto per essere fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, TUIR).

Le prestazioni  inoltre devono rispettare le caratteristiche indicate nel DM 27 ottobre 2009 (es. durata della condizione, impossibilità di compiere atti quotidiani come lavarsi, vestirsi, alimentarsi).

Con la Circolare 4/E/2025 viene precisato che:

L’agevolazione non è ammessa per coperture “individuali” non mutualistiche;

è necessario il requisito dell’effettiva copertura del rischio di non autosufficienza, distinto da quello di malattia generica.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 05/12/2025 Bonus Mamme 2025: le istruzioni - domande entro il 9 dicembre

Regole e istruzioni sul contributo di 40 euro mensili per lavoratrici con figli. Circolare INPS n. 139/2025. Prima scadenza 9 dicembre. FAQ aggiornate e nuovo Manuale utente

Bonus Mamme 2025: le istruzioni -  domande entro il 9 dicembre

Regole e istruzioni sul contributo di 40 euro mensili per lavoratrici con figli. Circolare INPS n. 139/2025. Prima scadenza 9 dicembre. FAQ aggiornate e nuovo Manuale utente

Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

Nell’Interpello n. 2/2025 il Ministero chiarisce l’applicazione delle regole su requisiti e idoneità dei luoghi durante le attività antincendio boschivo.

Ricarica Libretto famiglia e Contratto prestazioni occasionali: avviso INPS

INPS consiglia di anticipare i versamenti sui portafogli elettronici per le prestazioni occasionali per evitare disguidi , se si utilizza il modello F24, oppure ..

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.