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AUTO ELETTRICHE IN USO PROMISCUO: RIMBORSI IMPONIBILI

Auto elettriche in uso promiscuo: rimborsi imponibili

La risposta dell'Agenzia nel corso di Telefisco 2025 nega l'esenzione fiscale del rimborso ai dipendenti per l'utilizzo di auto aziendali elettriche in uso promiscuo

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Nel corso del convegno annuale Telefisco del Sole24 ore l'Agenzia ha dato una risposta rilevante in tema di rimborsi ai dipendenti per l'utilizzo di auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo che  solleva dubbi di coerenza con la normativa vigente e con la logica della tassazione forfettaria prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La decisione dell’Agenzia rischia infatti di determinare una doppia imposizione per il dipendente e di creare una disparità di trattamento tra i veicoli a combustione interna e quelli elettrici  utilizzati dai dipendenti.

Vediamo i dettagli  

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1) Imponibilità carburante e ricariche elettriche La risposta dell'Agenzia

Nel rispondere al quesito posto dai giornalisti   l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che, in base al principio di “onnicomprensività” del reddito da lavoro dipendente, qualsiasi beneficio economico ricevuto dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro – sia in denaro che in natura, comprese le erogazioni liberali – è soggetto a tassazione.

E' stato ricordato inoltre che a partire dal 1° gennaio 2025, i veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo concorreranno a determinare il reddito imponibile nella misura del 50% dell’importo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, basandosi sulle tariffe chilometriche ACI.

Tuttavia, per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica questa percentuale scende al 10%, mentre per gli ibridi plug-in si riduce al 20%.

L’Agenzia delle Entrate  afferma poi di aver più volte chiarito che, ai fini della tassazione forfettaria, non assume rilievo il fatto che il dipendente si faccia carico, in tutto o in parte, dei costi di percorrenza stabiliti dall’ACI, tra cui il carburante o l’energia elettrica.

Nel quesito posto all’Agenzia è stato evidenziato che, in passato, l’Amministrazione finanziaria aveva affermato che i costi sostenuti dal lavoratore per la percorrenza – come il carburante – non incidono sulla determinazione dell’imponibile, anche nel caso in cui il datore di lavoro li rimborsi. Su questa base, è stato chiesto se lo stesso principio potesse essere applicato all’energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, in linea con precedenti chiarimenti (Interpello 477/2023).

L’Agenzia, tuttavia, ha confermato l’orientamento già espresso nella risposta all’Interpello 421/2023 del 25 agosto 2023, secondo cui i rimborsi per la ricarica elettrica devono essere tassati come reddito da lavoro dipendente. Nella stessa risposta, viene richiamata la Circolare 326/1997, che sottolinea come la determinazione forfettaria del valore dei veicoli in uso promiscuo prescinda dai costi effettivamente sostenuti e dalla percorrenza reale del dipendente.

Tuttavia, eventuali beni e servizi aggiuntivi forniti dal datore di lavoro – come l’installazione di infrastrutture di ricarica (wallbox, colonnine, contatori dedicati) – devono essere valutati separatamente e considerati reddito imponibile.

L’Agenzia ribadisce che l’energia elettrica non rientra tra i fringe benefit concessi dal datore di lavoro, ma costituisce una spesa del lavoratore rimborsata dall’azienda. Pertanto, in assenza di deroghe specifiche, tali somme concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente, analogamente ad altri rimborsi spese, salvo quelli effettuati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, come previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR.

Infine, l’Agenzia ha chiarito che la risposta all’Interpello 477/2023, citata nel quesito, riguarda un contesto differente, relativo alla deducibilità dei costi di ricarica nel reddito d’impresa degli agenti di commercio, senza implicare un’equiparazione della ricarica elettrica al carburante ai fini fiscali per i lavoratori dipendenti.

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