L'ispettorato nazionale del lavoro analizza nella nota 809 del 29 gennaio 2024 le novità introdotte dalla legge 203 2024 all’articolo 65 del d.lgs. n. 81/2008, relative all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative. Vengono chiarite le regole e la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro: per l'autorizzazione vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.
La nuova disciplina si applica solo ai datori di lavoro che iniziano a usare locali sotterranei dopo il 12 gennaio 2025, mentre chi operava già in tali condizioni per esigenze tecniche non deve presentare comunicazione.
Con la nota è fornito un modello di comunicazione da utilizzare.
Di seguito in sintesi le principali indicazioni dell'INL.
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1) Deroga per lavoro in locali sotterranei: silenzio assenso
Il legislatore ha previsto una deroga alla normativa vigente ( D.Lgs 81/2008 ), consentendo l’uso di tali locali solo se :
- non vi è emissione di agenti nocivi e
- se vengono rispettate le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima indicate nell’allegato IV del decreto.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.
I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo esplicito diniego o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’INL, nel qual caso il termine decorrerà dalla data di trasmissione delle informazioni integrative.
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2) Requisiti e Limitazioni all’Uso dei Locali Sotterranei
La comunicazione dell’uso di locali sotterranei può essere presentata solo per locali con destinazione d’uso compatibile e in possesso di titolo edilizio idoneo.
Il datore di lavoro deve allegare una relazione tecnica dettagliata e un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli ambienti agli strumenti urbanistici e alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.
È vietato l’uso di locali sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, lavorazione di materie plastiche a caldo, falegnamerie e tipografie.
Inoltre, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di gas radon, secondo il d.lgs. n. 101/2020, e i risultati devono essere integrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
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3) Volture, Modifiche ai Locali e Procedura di Diniego
La comunicazione rimane valida finché non vi siano variazioni nelle strutture, negli impianti o nel ciclo lavorativo. In caso di variazione della ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di continuità all’INL. Se vengono apportate modifiche ai locali o all’attività, occorre presentare una nuova comunicazione e attendere trenta giorni prima dell’uso.
L’INL ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o di negare l’uso dei locali se non sono rispettati i requisiti previsti, notificando il diniego via PEC con motivazione.
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