×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI - INPS 2026

Ricongiunzione contributi casse professionali - INPS 2026

Oneri aggiornati di rateizzazione per la ricongiunzione dei Periodi Assicurativi tra Casse e INPS per i Liberi Professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La  circolare INPS  n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

 In  particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .

Ti puo interessare il nuovo  Regime forfettario in 100 casi pratici (ebook)

Utile anche CONVERTIATECO strumento Excel professionale che  permette di convertire facilmente i vecchi codici ATECO 2022 in quelli aggiornati, e viceversa, grazie a un sistema guidato e intuitivo.

In tema fiscale ti consigliamo anche i tools:

per il calcolo fatture e calcolo della convenienza ti potrebbero interessare:



1) Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi

Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.

 Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.

Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite 

  •  tabella 1  (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
  •  tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso  di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito  al tasso annuo )

Nell'allegato 1 Inps  fornisce  il seguenti esempi: 

ISTRUZIONI ED ESEMPI

a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.

L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle

rate mensili concesse per l'ammortamento.

b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.

Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

Ti consigliamo anche i libri di carta:

2) Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento

I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .

 È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.

Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.

  • INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
  • Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.


Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare:

3) Ricongiunzione contributi professionisti

Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

  • La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
  • La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.

Per una panoramica completa e approfondita vedi l'eBook Pensioni 2026 del prof. L. Pelliccia aggiornato con le novità della legge di bilancio 2026. 

Ti potrebbero interessare:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CORSI ACCREDITATI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI · 13/02/2026 Riforma Commercialisti: all'esame della Camera il testo del DDL

Giunta alla Camera la bozza di riforma dell'ordinamento dei commercialisti approvato in CDM. Il testo e le novità. Emendamenti attesi entro il 23 febbraio

Riforma Commercialisti:  all'esame della Camera il testo del DDL

Giunta alla Camera la bozza di riforma dell'ordinamento dei commercialisti approvato in CDM. Il testo e le novità. Emendamenti attesi entro il 23 febbraio

Ape Sociale:  tre casi di conferma dei diritti dei lavoratori

Chiarimenti della Cassazione su stato di disoccupazione, cumulabilità con indennizzo per danni e Naspi nelle ordinanze 2107 e 2108/2026 e 24950/2024

Diritto di critica del dirigente sindacale: i limiti secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione sul tema dei limiti del diritto di critica esercitato dal dirigente sindacale e potere disciplinare del datore di lavoro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.