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RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI - INPS 2025

Ricongiunzione contributi casse professionali - INPS 2025

Oneri aggiornati di rateizzazione per la ricongiunzione dei Periodi Assicurativi tra Casse e INPS per i Liberi Professionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La circolare INPS  n. 24 del 28 gennaio 2025 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

 In  particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2025, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%. Di seguito i dettagli.


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1) Ricongiunzione contributi liberi professionisti : coefficienti di rateizzazione 2025

Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.

 Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. 

Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%.

Le tabelle aggiornate 2025  permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. I

Qui la tabella 1 fornita nell'allegato  2  (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)

Qui la tabella 2 fornita nell'allegato 3 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso  di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito  al tasso annuo dello 0,8%)


MesiCoefficiente
120.083
240.042
360.028

Nell'allegato 1 Inps  fornisce  due esempi 

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2) Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento

I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .

 È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.

Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.

  • INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
  • Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.


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3) Ricongiunzione contributi professionisti

Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

  • La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
  • La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.


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