Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165, della legge 207/2024), il legislatore ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale misura si configura come un’opportunità con precisi limiti e requisiti , limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, e riservata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano conseguito valutazioni di performance eccellenti.
Nei giorni scorsi è stata emanata una direttiva dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che chiarisce l'applicazione e pone l’accento sull’importanza del trasferimento di competenze: l’obiettivo dichiarato è affiancare ai nuovi assunti personale con un consolidato bagaglio di esperienza, garantendo un accompagnamento efficace durante il ricambio generazionale in atto.
Vediamo di seguito la norma e i chiarimenti sui requisiti e criteri di applicazione
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1) Pensioni PA: criteri di applicazione del trattenimento in servizio dal 2025
Le indicazioni operative chiariscono che il trattenimento in servizio non rappresenta un diritto per il lavoratore, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, subordinata al consenso del dipendente interessato.
La direttiva sottolinea come l’individuazione dei dipendenti da trattenere debba basarsi su criteri rigorosi: saranno considerati idonei soltanto coloro che abbiano ottenuto giudizi di performance ottimi o eccellenti, eliminando così ogni automatismo.
È altresì escluso il personale appartenente a magistrature, forze armate, polizia e vigili del fuoco. La misura, inoltre, prevede un’attenta valutazione preliminare da parte degli enti, che devono accertare la dimensione e durata delle esigenze funzionali.
Prevista anche una durata minima del trattenimento auspicabilmente non inferiore a un anno, ad evitare abusi e disomogeneità eccessiva di applicazione In particolare, per il personale dirigenziale, gli incarichi potranno essere rinnovati o conferiti ex novo anche per periodi inferiori al minimo triennale stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, purché siano rispettati i limiti ordinamentali.
La normativa precisa infine che il trattenimento deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione del servizio, escludendo ipotesi di richiamo successivo. Rimangono però esclusi dalla proroga quei dipendenti già beneficiari di deroghe precedenti, come nel caso di chi opera nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
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2) Trattenimento in servizio PA 2025: dettagli operativi e tabella età pensione
In sintesi si evidenziano i seguenti dettagli operativi
67 anni come nuovo limite ordinamentale:
A partire dal 2025, è stato abrogato l'obbligo di collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni per chi matura i requisiti pensionistici.
Il limite per il pensionamento d'ufficio è fissato a 67 anni.
Trattenimento fino a 70 anni:
Possibile solo su iniziativa dell'amministrazione per massimo il 10% delle facoltà assunzionali.
Riservato a chi ha conseguito valutazioni di merito elevate ("ottimo" o "eccellente").
Deve essere documentata nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) l’esigenza organizzativa e la durata della proroga.
Condizioni aggiuntive per dirigenti:
I dirigenti possono avere incarichi rinnovati per una durata inferiore ai 3 anni previsti, purché rispettino i limiti dell’età massima (70 anni).
Esclusioni:
Non sono previste proroghe per il personale già in deroga per altri motivi.
Non applicabile a categorie specifiche come magistrati, forze dell’ordine e vigili del fuoco.
Tabella di sintesi
Età di Pensionamento nella Pubblica Amministrazione
Categoria | Età di Pensionamento Ordinaria | Requisiti Aggiuntivi o Deroghe |
---|---|---|
Pensione ordinaria | 67 anni | Età minima per il pensionamento, salvo eccezioni. |
Trattenimento in servizio | Fino a 70 anni | - Valutazione di performance "ottima" o "eccellente". - Necessità organizzative documentate. - Consenso del dipendente. |
Deroghe precedenti escluse | - | Dipendenti già trattenuti per altri motivi (es. PNRR) non prorogabili. |
Categorie escluse | - | Magistrature, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco. |
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