La destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) entra in una nuova fase a partire dal 2026. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha infatti ridisegnato il rapporto tra TFR e previdenza complementare, introducendo un meccanismo di adesione automatica che rafforza il principio del silenzio assenso e ne amplia in modo significativo gli effetti operativi
L’obiettivo dichiarato del legislatore è favorire la costruzione di una pensione integrativa in un contesto caratterizzato da carriere frammentate e da pensioni pubbliche future meno generose.
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1) Quadro di riferimento e dati sul TFR e previdenza complementare 2024
Il TFR è una componente della retribuzione differita, che matura durante il rapporto di lavoro ed è liquidata alla cessazione dello stesso, indipendentemente dalla causa. La sua maturazione è disciplinata dall’art. 2120 del Codice civile, che prevede l’accantonamento annuale di una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5
Nel tempo, il trattamento di fine rapporto ha progressivamente assunto una funzione previdenziale, diventando uno dei principali canali di finanziamento della previdenza complementare, cioè del cosiddetto secondo pilastro pensionistico
Giova forse ricordare che dal 2007, il sistema produttivo italiano ha generato circa 438 miliardi di euro in Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Di questa somma, il 55,3% (241,9 miliardi) è rimasto accantonato nelle aziende, il 22,5% (98,5 miliardi) è stato destinato al Fondo di Tesoreria dell'INPS e il 22,2% (97,3 miliardi) è stato versato in forme di previdenza complementare. Nel 2023, il sistema ha prodotto 31,3 miliardi di euro di TFR, con 7,8 miliardi, pari al 25%, indirizzati verso la previdenza integrativa. La restante quota si è distribuita tra accantonamenti aziendali (17,3 miliardi) e il Fondo di Tesoreria (6,1 miliardi).
Secondo il rapporto annuale della Covip, nel 2023 le forme di previdenza complementare hanno raccolto 19,2 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi provenienti da quote di TFR e il resto da contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (rispettivamente 5 e 2,9 miliardi).
Questi dati indicano una crescita del 5,2% rispetto al 2022 e riflettono un interesse crescente, ma ancora insufficiente, per le forme di risparmio previdenziale integrativo.
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2) Silenzio assenso e adesione automatica: cosa vale dal 2026
Dal 2026 il sistema cambia profondamente. La legge di Bilancio ha introdotto, per i lavoratori neoassunti nel settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici), un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, che rappresenta l’evoluzione più incisiva del silenzio assenso.
Quando scatta l’adesione automatica
Con decorrenza 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro:
- il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva;
- l’iscrizione avviene senza necessità di una manifestazione di volontà iniziale;
- il silenzio del lavoratore equivale ad adesione.
Il sistema, dunque, non attende più una scelta attiva: l’adesione è la regola, la rinuncia l’eccezione
- Il diritto di rinuncia entro 60 giorni
L’adesione automatica non è irreversibile. La normativa riconosce al lavoratore la possibilità di rinunciare entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.
In caso di rinuncia:
- il lavoratore può mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.;
- oppure può destinare il TFR a una diversa forma di previdenza complementare;
- resta salva la possibilità di aderire in un momento successivo a un fondo pensione.
- In assenza di rinuncia nei termini, l’adesione automatica diventa pienamente efficace
A quale fondo pensione confluisce il TFR?
La destinazione del TFR, in presenza di adesione automatica, segue criteri ben definiti:
- il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;
- se in azienda sono presenti più fondi, l’adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti;
- in mancanza di accordi collettivi, il TFR confluisce nella forma pensionistica residuale, individuata ad esempio nel fondo Cometa per i metalmeccanci
Con l’adesione automatica non confluisce solo il TFR maturando. Salvo specifiche esclusioni:
- viene versata anche la contribuzione a carico del datore di lavoro;
- e la contribuzione del lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi.
Fa ccezione il caso dei lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale, per i quali la contribuzione aggiuntiva non opera automaticamente
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3) La riforma del 2007
La riforma del 2007 aveva introdotto regole fondamentali per la gestione del TFR:
- Per le imprese con meno di 50 dipendenti, le somme rimangono accantonate presso l'azienda,
- per quelle con più di 50 dipendenti, in caso di mancata scelta del lavoratore, il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Era stata sperimentata la possibilità per i primi sei mesi del 2007 (o entro i primi sei mesi dall'assunzione) che il TFR maturando venisse automaticamente destinato a forme di previdenza complementare collettiva se il lavoratore non esprimeva alcuna preferenza entro i primi sei mesi.
Oggi , in alternativa, il lavoratore può optare per la destinazione esplicita del proprio TFR a un fondo pensione o a un'altra forma integrativa entro 6 mesi, includendo eventuali contributi aggiuntivi, interamente deducibili fino a una soglia annua di
- 5.164,57 euro fino al 2025.
- 5300,00 euro dal 2026
Attualmente la scelta è comunque revocabile, mentre non è prevista nella nuova formulazione della norma.
Leggi qui la normativa 2007 La scelta sulla destinazione del TFR
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4) Nuovo obbligo per le imprese che hanno superato i 50 dipendenti
L’emendamento del 16 dicembre ha introdotto in legge di bilancio l’estensione dell’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria INPs anche ai datori di lavoro che non erano obbligati in origine ma che, negli anni successivi all’avvio dell’attività, raggiungono la soglia dei 50 dipendenti.
Restano esclusi i lavoratori con retribuzione inferiore al trattamento minimo INPS 538 euro .
Come detto l’obbligo di versare al Fondo (per la quota di TFR maturata ) è legato a un criterio dimensionale “fotografato” su basi storiche:
- per aziende già esistenti al 31 dicembre 2006 si guarda alla media addetti del 2006;
- per quelle nate dopo, alla media addetti dell’anno di inizio attività.
Le variazioni successive non incidono sull’obbligo e questo ha creato una platea di imprese che, pur avendo superato stabilmente i 50 addetti, resta fuori dal perimetro.
Il nuovo emendamento corregge questo “vuoto”, ampliando i soggetti tenuti al versamento mensile al Fondo e, di conseguenza, allargando anche la platea di lavoratori per i quali il TFR non destinato alla previdenza complementare confluisce al Fondo di Tesoreria. In questo modo come si evince dalla relazione tecnica , la platea dei lavoratori dipendenti privati viene stimata in circa 17 milioni (anno 2024); circa 6 milioni risultano in aziende già identificate dal codice autorizzazione “1R” (che segnala l’obbligo di contribuzione al Fondo), e tra questi circa 3,3 milioni avrebbero scelto di non conferire il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo quindi nel perimetro del Fondo. I potenziali interessati dalla modifica vengono stimati in 2,5 milioni di dipendenti che afferiscono ad aziende ormai sopra soglia . In questo modo si stima di recuperare le risorse finanziarie per coprire il minor gettito all'INPS che si verificherebbe con il silenzio assenso ai Fondi pensione, aspetto che che lo scorso anno ha bloccato la proposta.
In sintesi , dal 1° gennaio 2026:
- sono tenuti al versamento del TFR al Fondo INPS anche i datori di lavoro che raggiungono successivamente la soglia dimensionale prevista;
- in via transitoria, per il biennio 2026–2027, l’obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti;
- dal 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti
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