L’Amministrazione Finanziaria ha esplicitamente riconosciuto per la prima volta al trust un’autonoma soggettività tributaria, estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali con l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Vediamo gli aspetti tributari connessi alla disciplina del trust, avendo sempre come riferimento precipuo l’oggetto del volume e cioè i trust per finalità sociali e quelli a favore di soggetti svantaggiati.
L’istituto giuridico del trust può essere uno strumento molto versatile per diverse problematiche, non escluso l’impiego importante nel settore non-profit delle finalità sociali dirette oppure a favore di soggetti svantaggiati e quindi con finalità sociali indirette.
L’art. 167, primo comma, del codice civile stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia
I rischi di sospetta elusione richiedono attenzione sulle ragioni giuridiche, e non solo economiche, della trasformazione in trust
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