Il modello standard di atto costitutivo delle Srls è comunque quello di cui al D.M. n. 138/2012, omettendo però le clausole incompatibili con le novità del D.L. n. 76/2013
Per costituire nuove Srl non può essere utilizzato l'assegno bancario, bensì i contanti per importi inferiori a 1.000 euro, il bonifico bancario o l'assegno circolare
Eliminato per le Srl l'obbligo di versamento in banca del 25% del capitale sottoscritto dai soci
Le società di capitali i cui bilanci 2012 si siano chiusi in rosso devono procedere al ripianamento delle perdite con versamenti di soci o rinuncia a finanziamenti erogati
Le società agricole diverse dalla società semplice non possono più esercitare l'opzione per la tassazione in base al reddito agrario negli anni 2013 e 2014
Le nuove società tra professionisti possono avere la forma di società di persone, società di capitali o cooperative
Possibile il riporto delle perdite nell’operazione di fusione se questa è necessaria all’acquisto della società
Non è chiaro se il pagamento dei debiti della PA alle imprese possa avvenire, almeno nel caso dell’appalto, compensando crediti vantati dalla PA
La Scia, come la precedente DIA, è una semplice comunicazione e, come tale, non va assoggettata ad imposta di bollo