HOME

/

PMI

/

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

/

RIVALUTAZIONE BENI SETTORE ALBERGHIERO: COME PASSARE DA QUELLA ONEROSA A QUELLA GRATUITA

Rivalutazione beni settore alberghiero: come passare da quella onerosa a quella gratuita

Istruzione operative per convertire la rivalutazione dei beni degli alberghi da titolo oneroso a gratuita. Cosa fare per la revoca parziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con risposta a interpello n 534 del 31 ottobre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sul riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale. 

In particolare, in merito alla revoca dell'opzione per il riallineamento oneroso e adesione al regime gratuito (articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23) la Società chiede chiarimenti sulle modalità operative dato che in base alla lettura definita dalla Circolare n. 6/E, l'Agenzia ha ritenuto, contrariamente a prima, che nel caso di immobile a destinazione alberghiera di proprietà di una società, ma gestito da altra società, cui è concesso in locazione, è consentita la rivalutazione ovvero il riallineamento gratuito ex art.6-bis, D.L. n. 23/2020.

Ora, con la risposta a interpello limitatamente ai beni per i quali la Società non intenda revocare l'opzione, va evidenziato che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 370046 del 29 settembre 2022  detta specifiche indicazioni operative. (in proposito leggi Revoca rivalutazione per gli alberghi: le regole da seguire)

Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del Provvedimento, abbiano perfezionato l'opzione per detti regimi, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale, si riconosce mediante una dichiarazione integrativa da presentarsi entro e non oltre 60 giorni:

  • la facoltà di revoca dell'opzione per (la rivalutazione e) il riallineamento a titolo oneroso (comma 1);
  • la facoltà di adesione al regime (della rivalutazione e) del riallineamento gratuito dei settori alberghiero e termale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6-bis fin dall'origine. 

A tal fine la dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, dovrà contenere i dati richiesti dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 5, del Provvedimento, attinenti rispettivamente: 

  • all'esercizio della revoca del regime del riallineamento ex articolo 110, mediante "eliminazione" delle relative informazioni;
  • e all'adesione al riallineamento gratuito ex articolo 6-bis, mediante "integrazione" delle relative informazioni. 

Secondo quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 7 del provvedimento, nella dichiarazione integrativa «i soggetti interessati chiedono, per l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997» dell'importo «dell'imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell'esercizio della revoca dei regimi». 

Se, come nel caso prospettato, la revoca è solo parziale, si dispone che «I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca esercitata, in misura corrispondente all'eventuale eccedenza già versata». 

Infine, sulla scorta dei chiarimenti resi nella circolare n. 6/E del 2022, per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, si consente - a prescindere dal relativo trattamento contabile - di determinare gli ammortamenti deducibili tenendo conto del valore riallineato già a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020. 

Ti consigliamo:

Potrebbe interessarti l'ebook 

Allegato

Risposta a interpello n 534 del 31 ottobre 2022

Tag: RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022 · 14/11/2023 Rivalutazione partecipazioni 2023: scadenza il 15.11

Il codice tributo per il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto titoli e quote negoziati in mercati regolamentati: scadenza rata 15.11

Rivalutazione partecipazioni 2023: scadenza il 15.11

Il codice tributo per il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto titoli e quote negoziati in mercati regolamentati: scadenza rata 15.11

Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie: in scadenza il 15.11.2022

La dichiarazione dei redditi, la tassazione, e le norme di riferimento per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie

Revoca rivalutazione dei beni: ecco le regole 2022

Rivalutazione dei beni, riallinemanto, riaffrancamento: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la revoca

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.