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RIVALUTAZIONE ATTIVITÀ IMMATERIALI: LE NOVITÀ DEL QUADRO RQ

Rivalutazione attività immateriali: le novità del QUADRO RQ

Nel QUADRO RQ-Sezione XXIV le novità dalla legge di Bilancio 2022 per la rivalutazione di marchi e brevetti

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Recentemente sono stati approvati dalla Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dei dichiarativi 2022.

In particolare, con riferimento ai Modelli Redditi PF 2022, il QUADRO RQ reca novità sulla rivalutazione delle attività immateriali.

SCARICA QUI MODELLI E ISTRUZIONI

Come sinteticamente indicato anche nelle istruzioni al modello, nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.

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Rivalutazione delle attività immateriali: le novità dei Modello Redditi 2022

Nella sezione XXIV del QUADRO RQ vanno indicate le rivalutazioni delle attività immateriale

L’art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il maggior valore, attribuito ai beni in sede di rivalutazione nella dichiarazione Redditi 2021, è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020). 

A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall’art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

In deroga a tale disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020. 

Nel rigo RQ100 va indicato: 

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali; 
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali, applicando le aliquote del 12%, del 14%, del 16% agli importi compresi negli scaglioni previsti all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, e cioè con aliquota: 
    • del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; 
    • del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
    • del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
  • in colonna 3 va indicata l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020; 
  • in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

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