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TELEMARKETING TRAMITE CELLULARE: POSSIBILE OPPORSI

3 minuti, Redazione , 16/01/2020

Telemarketing tramite cellulare: possibile opporsi

No al telemarketing anche verso i numeri di cellulare entro la fine del 2020. Stop a chiamate promozionali o commerciali. Proposta nel Consiglio dei Ministri

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Nel prossimo Consiglio dei Ministri potrebbe esseci il via libera all'estensione del registro delle pubbliche opposizioni oltre che ai cellulari. In particolare, la novità che si intende sottoporre al Consiglio dei Ministri tramite un regolamento della Presidenza del Consiglio e del Ministero dello Sviluppo Economico, la cui operatività è stimata per la fine del 2020, riguarda la possibile estensione del campo di applicazione del registro pubblico delle opposizioni anche ai numeri di cellulare oltre che ai numeri fissi e agli indirizzi postali già compresi.

Si ricorda che il registro pubblico delle opposizioni consente ai cittadini che non desiderano ricevere chiamate promozionali o commerciali di tutelare la propria privacy esprimendo il diritto d'opposizione al telemarketing.

L'iscrizione al registro del proprio numero di telefono e/o dell’indirizzo postale (tramite la quale si esprime il proprio diritto di opposizione), è gratuita e, allo stato attuale, riguarda i cittadini il cui numero di telefono e indirizzo postale è presente negli elenchi pubblici. Ciò in quanto gli operatori utilizzano tali elenchi per contattare gli abbonati.

Attualmente il registro si fonda su due principali adempimenti rispettivamente in capo all'utente e all'operatore

1. Iscrizione dell’utente. L’utente può iscriversi al registro:

  • via web, compilando l’apposito modulo elettronico;
  • chiamando dalla linea telefonica per cui si richiede l’operazione il numero verde;
  • mediante raccomandata con la quale si comunicano i dati personali e anagrafici e si trasmette copia del documento di riconoscimento;
  • inviando una email con la quale si trasmette l’apposito modulo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Registro pubblico delle opposizioni.

Si segnala inoltre che: "con l'iscrizione al registro, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale" e che tuttavia "sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca", secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 5 dell' 11 gennaio 2018.

A tal proposito il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso (in data 30 aprile 2019), a seguito di richiesta di parere su uno schema di regolamento recante le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni. In tale occasione il Garante ha evidenziato la necessità di "fare salvi solo i consensi espressi nei confronti dell'operatore con cui si ha un contratto in essere", come previsto dalla disposizione sopra citata, evitando formulazioni troppo generiche (come quelle prospettate nella bozza di regolamento) che potrebbero consentire di considerare validi tutti i consensi lecitamente acquisiti, così vanificando l'obiettivo della revoca “a tappeto”.

In aggiunta, l'art. 1, comma 5, Legge 5/2018 afferma la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.

2. Obblighi dell’operatore Gli operatori che intendono contattare gli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, sono tenuti a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intendono contattare. E’ previsto il pagamento di una tariffa annuale da versare al Ministero dello Sviluppo Economico o al gestore telefonico.

Il gestore del sistema si occuperà di confrontare le informazioni contenute nel registro delle opposizioni e la lista dei numeri fornita dall’operatore cancellando da quest’ultima tutti i numeri degli abbonati che hanno richiesto di non essere contattati.

In tal modo l’operatore riceverà (entro 24 ore dalla richiesta) una lista ”scremata” dai numeri degli abbonati che hanno esercitato il proprio diritto di opposizione.

Tag: PRIVACY 2023 PRIVACY 2023

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