La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 fornisce numerosi chiarimenti sul concetto di residenza fiscale delle persone fisiche come stabilite dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Le modifiche introdotte riflettono la volontà di adattare la normativa italiana alla mobilità internazionale, coordinando la normativa italiana con i principi internazionali e le convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare si semplificano i criteri per l’individuazione della residenza fiscale e integrando i nuovi modelli lavorativi come il lavoro agile.
Vediamo di seguito in particolare l'applicazione in relazione ai rapporti di lavoro agile (smart working).
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1) Nuova Definizione di Residenza Fiscale e smart working in Italia
La normativa introduce modifiche all’articolo 2, comma 2, del TUIR, stabilendo che una persona è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta:
- Ha la residenza o il domicilio nel territorio italiano.
- È fisicamente presente in Italia (considerando anche frazioni di giorno).
- È iscritta nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa che ammette prova contraria).
Il decreto introduce la presenza fisica come criterio autonomo per determinare la residenza fiscale.
La presenza in Italia per almeno 183 giorni (o 184, in caso di anno bisestile) è ora sufficiente per configurare la residenza fiscale, indipendentemente dalle ragioni di permanenza (lavoro, studio, vacanza, etc.).
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Anche il concetto di domicilio è stato ridefinito, privilegiando ora le relazioni personali e familiari, anziché quelle economiche. Questo cambiamento permette di ancorare la residenza fiscale a elementi stabili di vita, con la finalità di ridurre il contenzioso tributario.
L’iscrizione anagrafica continua a essere uno dei criteri per stabilire la residenza fiscale, ma la sua efficacia è stata ridimensionata a presunzione relativa.
L'Agenzia sottolinea come il contribuente può dimostrare, tramite elementi oggettivi, che l’iscrizione non corrisponde a una residenza effettiva in Italia.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per i lavoratori in smart working che operano dall’Italia per datori di lavoro stranieri.
Per questi lavoratori, se la permanenza in Italia supera i 183 giorni, la residenza fiscale italiana si attiva automaticamente.
Tale status obbliga il contribuente a dichiarare tutti i redditi prodotti, ovunque generati, in Italia, fatti salvi gli accordi di doppia imposizione con altri Paesi.
2) Implicazioni per i Lavoratori in Smart Working all’Estero
Per i lavoratori italiani che lavorano all’estero, la residenza fiscale può mantenersi in Italia se viene soddisfatto almeno uno dei criteri alternativi: iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, mantenimento del domicilio o della residenza in Italia, o se l’Italia risulta il centro delle relazioni personali e familiari del soggetto.
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3) Decorrenza delle nuove norme sulla residenza fiscale
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2024, mentre per i periodi precedenti rimangono validi i criteri stabiliti dal precedente articolo 2 del TUIR.
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