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SICUREZZA SUL LAVORO

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SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza sul lavoro

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Il D.Lgs 626/94 da attuazione alla direttiva 391 del 1989 e numerose altre in tema di sicurezza. Lo stesso è stato modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 e dal D.lgs 66/00. Il decreto riguarda sia i settori di attività privati che pubblici.

Si rimanda alla Guida 626 in vendita Sul Business Center per un approfondimento della materia attraverso schede di facile consultazione alla quale troverete allegati i seguenti FORMULARI:

  • autocertificazione movimenti ripetitivi
  • cinture di sicurezza auto
  • divieto accesso magazzino (normalmente per impiegati amministrativi)
  • elenco dipendenti (da esporre)
  • affissione in bacheca per reparto manutenzione/produttivo
  • antitetanica
  • segnalazione USL responsabile sicurezza
  • designazione responsabile sicurezza
  • designazione medico competente
  • trasmissione informazione ditta appaltatrice rischi esistenti
  • verbale riunioni periodiche

1) Principale Normativa e Soggetti protetti

Principale Normativa

  • D.Lgs 626/94: prescrizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
  • D.Lgs 359/99: requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro
  • D.Lgs 66/00: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro
  • D.Lgs 494/96: Prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili
  • D.Lgs 493/96: Segnaletica di sicurezza
  • D.Lgs 298/99, D.lgs 271/99: prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca
  • D.Lgs 235/2003: lavori svolti in quota
  • Decreto interministeriale n. 388/2003: linee guida per organizzare il soccorso e il salvataggio sul posto di lavoro
  • D.Lgs 230/95, D.lgs 187/00, D.lgs 241/00: radiazioni ionizzanti

Soggetti protetti

Il Decreto 626 individua il lavatore (soggetto protetto) in modo circostanziale limitando l'applicazione della norma nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei portieri.
Sono da intendersi soggetti assimilati ai lavoratori subordinati (e quindi soggetti a tutela secondo quanto previsto dal decreto):

  • i soci lavoratori di cooperative e di società anche di fatto, nel caso in cui prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
  • coloro che usufruiscono dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale avviati presso i datori di lavoro per agevolare o perfezionale le loro scelte professionali;
  • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, i partecipanti ai corsi di formazione professionale dove si faccia uso di lavoratori, macchinari, apparecchiature e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Sono da escludere dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria:

  • i lavorati autonomi
  • i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
  • gli associati in partecipazione
  • i soci di cooperative o di società che non prestito attività lavorativa
  • i collaboratori familiari di cui all'art. 230bis del c.c.

2) Documento valutazione dei rischi

Documento valutazione dei rischi

Premesso che la conoscenza dell'esistenza di un pericolo è il primo modo di neutralizzare il pericolo stesso, su questa base la normativa richiede al datore di lavoro di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza. Questa valutazione si deve concretizzare in un documento che contenga la valutazione dei rischi , l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma di aggiornamento delle misure di protezione. Sempre sulla base del fattore di conoscenza è previsto che i lavoratori o i loro rappresentanti siano informati, formati, consultanti e coinvolti ed è previsto che siano fornite ai lavoratori "istruzioni adeguate".

Le aziende che occupino fino a 10 dipendenti sono esentate dall\'elaborazione del documento alla valutazione dei rischi e alla conservazione dello stesso presso l\'unità produttiva. In luogo del suddetto documento il datore di lavoro deve autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto a tutti gli obblighi ad essa collegati.

La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati ad una qualsiasi attività lavorativa. La valutazione dei rischi deve essere seguita dalla riduzione dei rischi. La valutazione dei rischi si basa su decisioni valutative che devono appoggiarsi su metodi qualitativi integrati con metodi quantitativi. La valutazione dei rischi deve essere effettuata in modo che sia possibile documentare la procedura seguita ed i risultati ottenuti.

La valutazione dei rischi comprende l\'analisi dei rischi che a sua volta deve considerare:

  • la determinazione dei limiti del processo
  • l\'identificazione dei pericoli
  • la stima dei rischi

Quindi tutti i pericoli, le situazioni e gli eventi pericolosi associati al processo devono essere identificati.
La valutazione dei rischi deve essere strutturata ed attuata in modo da aiutare i datori di lavoro e le persone che controllano l'attività produttiva a:

  • identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto delle norme di legge
  • valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro, nonché dell\'organizzazione dello stesso
  • identificare tutte le persone che possono essere esposte a pericoli
  • controllare se i provvedimenti in atto risultano adeguati
  • stabilire un elenco di priorità se si vede che sono necessarie ulteriori misure in conseguenza dei risultati della valutazione

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve elaborare un documento scritto sulla valutazione stessa, all'interno del quale devono essere riportati oltre ai risultati della valutazione anche:

  • i criteri adottati per effettuarla
  • le misure di prevenzione e di protezione ed i DPI individuati
  • il programma delle misure e le metodiche di controllo attuate per verificare i livelli di sicurezza presenti all\'interno dell\'attività in esame.

Questo documento deve essere conservato presso l\'azienda o presso l\'unità produttiva a cui si riferisce.
Durante l\'elaborazione di questo documento sarà utile consultare la Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95 del Ministero del Lavoro, la circolare 29 agosto 1995, n. P1564/4146 del Ministero dell\'Interno, il D.Lgs 25 novembre 1996, n.645, il D.lgs 624/1996, il decreto del Ministero dell\'Interno 10 marzo 1998.

Le piccole e medie imprese di cui all'allegato I del D.lGs 626/94:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
  • aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
  • aziende della pesca fino a 20 addetti
  • altre aziende fino a 200 addetti

possono utilizzare per la redazione del documento in oggetto il modello contenuto nel Decreto 5 dicembre 1996.
Se all\'interno dell'attività esistono agenti cancerogeni o biologici la valutazione dei rischi ed il relativo documento devono ottemperare anche a quanto previsto agli artt. 63 e 78 del D.Lgs 626/94.
Le aziende familiari o che occupano fino a 10 dipendenti sono esentate dall\'elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi e dalla conservazione dello stesso nell\'unità produttiva.

In luogo del suddetto documento il datore di lavoro deve autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver adempiuto a tutti gli obblighi ad essa collegati. Per poter effettivamente dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi si ritiene sia indispensabile conservare la documentazione servita per fare la valutazione dei rischi.

Non possono comunque seguire questa prassi semplificata i datori di lavoro delle attività sottoelencate:

  • le aziende industriali di cui all'art. 1 del DPR 175/88 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
  • le centrali termoelettriche
  • gli impianti e i laboratori nucleari
  • le aziende estrattive e le altre attività minerarie
  • le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  • le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private

3) La cassetta e il pacchetto di pronto soccorso

Le aziende A (attività industriali sottoposte all'obbligo di dichiarazione o notifica, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive e del settore minerario in genere, quelle di fabbricazione di esplosivi e di lavori sotterranei) e le aziende B (aziende con tre o più lavoratori) devono avere una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro. Le aziende con meno di 3 dipendenti (gruppo C) devono disporre di un "pacchetto di medicazione".

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

  • guanti sterili monouso (5 paia)
  • visiera paraschizzi
  • flaconi di Betadine soluzione cutanea a 1 libro (1)
  • flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,90%) da 500 ml (3)
  • compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
  • compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
  • teli sterili monouso (2)
  • pinzette da medicazione sterili monouso (2)
  • confezione di rete elastica di misura media (1)
  • confezione di cotone idrofilo (1)
  • confezione di cerotti di varie misure pronti all\'uso (2)
  • rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2)
  • un paio di forbici
  • lacci emostatici (3)
  • ghiaccio pronto uso (due confezioni)
  • sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
  • termometro
  • apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
  • guanti sterili monouso (2 paia)
  • flaconi di Betadine soluzione cutanea da 125 ml 81)
  • flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 250 ml (1)
  • compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
  • compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
  • pinzette da medicazione sterili monouso (1)
  • confezione di cotone idrofilo (1)
  • confezione di cerotti di varie misure pronti all\'uso (1)
  • rotoli di cerotto alto cm 2,5 (1)
  • rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
  • un paio di forbici (1)
  • un laccio emostatico (1)
  • confezione di ghiaccio pronto uso (1)
  • sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
  • istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

4) D.Lgs 235/2003 in vigore dal 19.07.05

Dal 19 luglio 2005 è entrato in vigore il D.Lgs 235/2003 attuativo della direttiva europea 2001/45/Ce relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Il provvedimento, che integra le disposizioni del D.Lgs 626/94 va a disciplinare i lavori in quota, cioè tutte quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile. Il provvedimento si pone l'obiettivo di raggiungere un livello di sicurezza soddisfacente prescrivendo vari obblighi a carico del datore di lavoro, quali: disposizioni specifiche relative all'impiego di attrezzature "pericolose", impiego di particolari misure di sicurezza, formazione del personale che viene impiegato per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Due sono i principi cardine per garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in quota, attorno a cui ruotano le disposizioni del provvedimento:

  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale poiché le prime offrono una migliore garanzia di tutela
  • la scelta e l'uso di attrezzature ad hoc per ciascun cantiere in relazione ai lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e alla circolazione senza rischi.

5) Decreto interministeriale n. 388 del 15/07/03 entrato in vigore il 03.02.05

Il provvedimento fissa i criteri di classificazione delle aziende ai fini dei presidi, l'organizzazione della squadra di pronto soccorso, i requisiti e la formazione degli addetti, le attrezzature minime per gli interventi e le prime cure ai lavoratori infortunati o colti da malore improvviso.

Per stabilire l'organizzazione e i presidi di primo soccorso, il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, e il responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, deve identificare e classificare l'azienda, o l'unità produttiva, nel gruppo A, B o C, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio derivanti dalle attività lavorative che vengono svolte.

Nel gruppo A rientrano: le aziende che operano in settori industriali considerati a maggior rischio (attività estrattive, di trivellazione, fabbriche di esplosivi e munizioni, lavori in sotterraneo, centrali termoelettriche e aziende soggette al rischio di incidente rilevate); le aziende aventi nel tariffario Inail un indice di inabilità permanente superiore a 4 per ogni mille addetti (come facchinaggio, lavorazioni meccanico-agricole, mattazione e macellazione, pesca); tutte le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori occupati a tempo indeterminato,

Sono classificate nel gruppo B le aziende, o unità produttive, con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

mentre il gruppo C raccoglie le piccolissime aziende con meno di 3 lavoratori non rientranti nel gruppo A (come i piccoli esercizi commerciali, aziende artigiane a basso rischio).

Nelle aziende dei gruppo A e B il datore di lavoro deve conservare sul luogo di lavoro la cassetta di pronto soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile, contrassegnato da segnaletica di sicurezza, con la dotazione minima riportata nell'allegato 1 del decreto. Nelle aziende del gruppo C il datore di lavoro deve garantire la presenza del pacchetto di medicazione avente i presidi sanitari e farmaceutici (allegato 2 del decreto) necessari a prestare le prime cure alle persone infortunate o colte da malore.

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