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LA CONSULENZA TECNICA NEL C.P.C.

La consulenza tecnica nel c.p.c.

Perito e consulente tecnico nel processo civile e penale: requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti e la domanda d’iscrizione

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Il consulente tecnico e il perito sono figure fondamentali nei processi civili e penali, poiché assistono il magistrato con competenze tecniche essenziali. La loro collaborazione è cruciale, permettendo al magistrato di colmare eventuali lacune nelle conoscenze scientifiche e svolgere pienamente il proprio ruolo.

Nei contesti giudiziari, il consulente tecnico e il perito, come ausiliari del giudice, sono fondamentali per le competenze professionali richieste. Oltre a una solida preparazione professionale e un continuo aggiornamento, è essenziale una conoscenza approfondita del diritto processuale civile e penale, richiedendo un costante aggiornamento delle competenze giuridiche.

Di seguito, grazie all’ausilio del libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel processo civile e penaleapprofondiamo quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti e gli aspetti relativi alla domanda d’iscrizione.

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Lo speciale è estratto dal libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel processo civile e penale  di Gennaro Brescia

1) Consulenza tecnica nel c.p.c. : requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti

Quanto ai requisiti per l’iscrizione, dispone l’art. 4 del decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 109 – al comma 1 – che ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:

  1. sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  2. sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  3. sono di condotta morale specchiata;
  4. sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  5. hanno residenza anagrafica o domicilio professionale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel circondario del tribunale.

Sempre l’art. 4 del decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 109 – al comma 2 – dispone che ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale.

Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

Quanto agli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), il comma 3 precisa che sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante. Quanto al requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), il comma 4 precisa che lo stesso sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

Il successivo comma 5 precisa invece come, in mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica sia riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

  1. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
  2. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  3. conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Al successivo comma 6 viene precisato come per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4, rilevi l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).

Il successivo comma 7 chiarisce che l’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo Albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Infine al successivo comma 8 viene precisato come ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti la speciale competenza tecnica sia valutata dal comitato.

Lo speciale è un estratto dal libro Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel processo civile e penale  di Gennaro Brescia

2) Consulenza tecnica nel c.p.c. : domande di iscrizione all’Albo dei c.t.u.

Con riferimento alla presentazione delle domande di iscrizione, dispone l’art. 5 del decreto ministeriale n. 109 del 4 agosto 2023 – al comma 1 – che nella domanda di iscrizione all’Albo l’aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

  1. la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione;
  2. le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
  4. gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
  5. il curriculum scientifico;
  6. l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
  7. la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
  8. la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
  9. la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
  10. la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
  11. l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
  12. la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale;
  13. l’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

Al successivo comma 2 viene precisato come nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale siano indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Al successivo comma 3 viene evidenziato come alla domanda siano allegati i documenti previsti dall’articolo 16, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nello stesso decreto.

Al successivo comma 4 viene indicato che il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto che il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall’Albo.

Infine, al comma 5 viene precisato che le domande di nuova iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Va inoltre rilevato come, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, e dell’articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall’articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell’Albo dei periti presso il tribunale di cui all’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale, siano state pubblicate sul sito del Ministero apposite specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell’Albo dei consulenti tecnici e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Con riferimento, invece, alle domande di iscrizione all’Albo dei c.t.u., l’art. 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – introdotto dal successivo art. 14, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 – prevede che le domande di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e all’Albo dei periti presso il tribunale siano fatte in modalità telematiche e che gli Albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

L’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introducendo l’art. 16-novies nel d.l. n. 179 del 2012, ha definito infatti le modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’Albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. e dell’Albo dei periti presso il tribunale di cui all’art. 67 disp. att. c.p.p., introducendo la novità dell’inserimento esclusivamente per via telematica delle domande di iscrizione all’Albo.

Il comma 3 dell’art. 16-novies del d.l. n. 179 del 2012, inoltre, stabilisce che il pagamento di bolli, diritti e qualunque altra somma a qualsiasi titolo, legata alla domanda di iscrizione, deve essere effettuato esclusivamente con mezzi telematici di pagamento

Al comma 4 dell’art. 16-novies sono stati, infine, definiti i criteri di formazione e tenuta degli albi dei c.t.u. e dei periti, che come già rilevato devono essere in modalità esclusivamente informatizzata.

La gestione telematica delle domande e la tenuta degli albi (art. 14, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 83 del 2015) riguarda:

  • Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (c.t.u.) la disciplina della Consulenza Tecnica di Ufficio è contenuta nel codice di procedura civile (artt. 61-64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13-23 disposizioni attuazione c.p.c.) e nell’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015. L’art. 13 disp. att. c.p.c. dispone che presso ogni tribunale è istituito un Albo dei consulenti tecnici. L’Albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.
  • Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio (c.t.u.) l’art. 24-bis disp. att. c.p.c. prevede che presso il Ministero della giustizia è istituito un Elenco nazionale dei consulenti tecnici suddiviso per categorie, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
  • Albo dei periti in materia penale: la figura del perito in ambito penale è disciplinata dall’art. 67 disp. att. c.p.p. e dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015. L’art. 67 disp. att. c.p.p. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un Albo dei periti, diviso in categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline. Il documento stabilisce le specifiche tecniche per l’invio delle domande e per la tenuta degli albi e dell’elenco indicati in precedenza.

Sempre con riferimento alla domanda di iscrizione è stato inoltre previsto che i c.t.u. già iscritti negli albi cartacei circoscrizionali di un tribunale devono rinnovare l’iscrizione online presso quel tribunale dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024.

Con riferimento, invece, alle nuove iscrizioni all’Albo c.t.u., ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni:

  • dal 1° marzo al 30 aprile
  • dal 1° settembre al 31 ottobre.

Se il professionista vuole iscriversi presso un tribunale diverso da quello originariamente scelto farà una iscrizione nuova.

Da ricordare che a partire dal 4 marzo 2024 cesseranno la validità e l’utilizzo degli albi cartacei. 

Va anche rilevato come sul sito del Ministero della giustizia, sono state pubblicate le specifiche tecniche con le indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei c.t.u., all’Albo dei periti istituiti presso ogni tribunale ordinario e all’Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.

Il Ministero, infatti, ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo c.t.u., periti ed Elenco nazionale”, attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun Albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.

L’accesso al portale è stato reso disponibile a partire dal 4 gennaio 2024.

Come già ricordato i c.t.u. e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data e non oltre il 4 marzo 2024, dovranno presentare nuovamente la domanda di iscrizione, questa volta attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale.

Da rilevare come, con riferimento invece al solo Albo dei periti, con successivo provvedimento del Ministro della giustizia è stato stabilito un nuovo termine perentorio di 90 giorni per la presentazione delle domande – sia per coloro già iscritti che per i nuovi iscritti – e quindi sino alla data del 2 giugno 2024.

Si rileva come la mancata presentazione della domanda di iscrizione online entro la data del 4 marzo 2024 al portale c.t.u., da parte degli ausiliari già iscritti nell’Albo c.t.u. tenuto in forma cartacea da ogni Tribunale, comporterà la perdita del diritto di iscrizione.

In forza dell’art. 5, comma 10, del d.m. 103/2023, invece, le nuove domande di iscrizione all’Albo c.t.u. potranno essere presentate, sempre telematicamente, dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese una tra il 1° marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

In ogni caso, per l’iscrizione all’Albo dei c.t.u,. il Ministero della giustizia sul sito ha pubblicato apposito manuale che descrive in dettaglio le operazioni necessarie per la presentazione delle domande di iscrizione agli Albi dei consulenti tecnici d’ufficio e agli Albi dei periti istituiti presso ogni tribunale ordinario attraverso il portale unico denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”.

In tal senso lo stesso Ministero della giustizia ha accolto le istanze del Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, consentendo ai professionisti di allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 d.P.R. 445/2000 in luogo dei documenti in originale.

Sempre il CNDCEC, in rappresentanza dei propri iscritti, ha inviato in data 4 gennaio 2024, primo giorno utile per accedere al nuovo Portale, una lettera al Ministero per chiedere di superare l’evidente anomalia del sistema ed implementare la procedura di iscrizione.

Va, anche rilevato come all’interno del portale risultino consultabili gli incarichi, i compensi e i provvedimenti di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, come previsto dall’art. 24-bis disp. att. c.p.c.

Tale elenco nazionale risulta accessibile al pubblico attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST) e all’interno dell’elenco sono contenuti gli incarichi riguardanti i procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno di pubblicazione delle specifiche tecniche stabilite con il provvedimento del Responsabile sistemi informativi automatizzati e saranno visibili al pubblico per un periodo di 5 anni dalla chiusura della procedura in cui il c.t.u. è stato nominato.

La gestione degli incarichi dei c.t.u. continua ad essere effettuata sui sistemi informatici distrettuali SICI.

L’elenco nazionale degli incarichi è consultabile da tutti i cittadini attraverso una funzionalità di ricerca con la possibilità di utilizzare alcuni filtri come l’ufficio di competenza, un range di date di nomina ed eventuali dati anagrafici dei consulenti tecnici.

La funzionalità di ricerca è subordinata alla risoluzione di un captcha, per minimizzare il numero di richieste da parte di malintenzionati tramite l’utilizzo di sistemi automatici/bot.

Il risultato della ricerca restituisce la lista dei c.t.u. che soddisfano i requisiti di ricerca e per ognuno di essi il numero degli incarichi per uno specifico tribunale.

Per ogni c.t.u. è possibile visualizzare la lista degli incarichi per uno specifico tribunale e per ciascun incarico è possibile visualizzare ulteriori informazioni di dettaglio, relativi ad esempio al provvedimento di nomina e ai compensi.

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Leggi anche Il compenso del consulente tecnico d’ufficio

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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