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LE NUOVE REGOLE DI PAGAMENTO RATEALE DELLA CARTELLA

Le nuove regole di pagamento rateale della cartella

Rateizzazione cartelle di pagamento: tutte le nuove regole in arrivo con la Riforma Fiscale

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Secondo la bozza del D.lgs di revisione della Riscossione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione può decidere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo non superiore a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta:

  • fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026,
  • a 96 rate mensili negli anni 2007 e 2008 e a 108 dal 1°.1.2029.

Se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione, per ciascuna richiesta, è così articolata:

  • somme superiori a € 120.000: fino al massimo di 120 rate;
  • somme fino a € 120.000:
    • da 85 a 120 rate mensili, se presentate nel 2025 e nel 2026;
    • da 97 a 120 rate mensili, se presentate nel 2027 e nel 2028;
    • da 109 a 120 rate mensili, se presentate dal 1°.1.2029. 

La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è effettuata considerando:

  • per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato: l’ISEE del nucleo familiare e l’entità del debito da rateizzare e eventualmente di quello residuo che è già oggetto di rateazione;
  • per i soggetti diversi: l’indice di liquidità e il rapporto da rateizzare e quello residuo e il valore della produzione.

Con d.m. vengono stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri e sono individuati particolari eventi e specifiche regole operative per i soggetti diversi cui non sono applicabili gli specifici parametri.

La procedura non richiede l’obbligo di prestare garanzie per il pagamento del debito. Il debitore, purché si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all’agente della riscossione di eseguire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino al massimo previsto delle rate mensili che scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

Nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

Il contribuente può chiedere che il pagamento del piano di rateazione possa essere predisposto mediante quote costanti o quote variabili di importo crescente

1) L’istanza di pagamento rateale

L’istanza di rateazione deve avere per oggetto tutti i debiti il cui termine di pagamento è già scaduto, al netto degli importi che sono già stati versati.

A seguito della presentazione, la richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto o dell’eventuale decadenza:

  • comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;
  • non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, cioè i fermi amministrativi e le ipoteche;
  • inibisce l’adozione di nuove azioni cautelari;
  • preclude l’avvio di nuove azioni esecutive;
  • sospende la prosecuzione delle procedure esecutive che sono già state avviate  a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La presentazione della domanda non fa venir meno la condizione di “soggetto inadempiente” di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per cui il pagamento delle somme dovute dai c.d. “soggetti pubblici” viene sospeso e le somme interessate sono oggetto di pignoramento; tuttavia, decorsi 30 giorni dalla data di segnalazione dello stato di morosità senza che sia avvenuto il pignoramento, la sospensione del pagamento delle somme dovute dal soggetto pubblico al contribuente decade. 

La normativa non indica alcun termine di decadenza per riporre l’istanza. Tuttavia, l’interessato ha l’onere di attivarsi tempestivamente al fine di sottrarsi al rischio della procedura di recupero coattivo. 

L’istanza proposta dopo lo “svolgimento di atti espropriativi può assumere una connotazione dilatoria” e non può consentirsi che, da tale presentazione, possa derivare un irreversibile pregiudizio per le realizzazione dei crediti pubblici iscritti a ruolo” (direttiva citata).

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2) L’istruttoria dell’istanza

Analisi dell'istruttoria dell’istanza:

  • a)  La regola procedurale. La concessione della rateazione delle somme pretese con la cartella di pagamento è condizionata dalla presenza di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” in cui si trova il contribuente e dalla possibilità di sopportare l’onere finanziario in un numero di rate che sia adeguato in rapporto alla sua condizione patrimoniale. Le procedure di esame delle domande vanno osservate in relazione all’importo del debito e alla posizione del debitore.
  • b) La procedura semplificata per debiti fino a € 120.000. Se l’importo da dilazionare è di ammontare non superiore a € 120.000, la rateazione è concessa su semplice richiesta motivata e senza dover allegare alcun documento. Se il debito è superiore a € 120.000 la procedura è differenziata a seconda della condizione soggettiva del debitore. 
  • c) Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in contabilità semplificata. Quando il debito è di ammontare superiore a € 120.000 e l’istanza è presentata da persone fisiche o da titolari di ditte individuali in regime semplificato (cioè imprese minori di cui all’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244), la pratica è esaminata considerando l’ISEE (cioè l’indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare del debitore di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. Viene considerata una serie di classi di ISEE, a ciascuna delle quali corrisponde un importo che esprime la soglia di debito (c.d. “soglia di accesso”) a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di effettuare il pagamento in unica soluzione e pertanto è considerato in condizione di temporanea obiettiva difficoltà. Se l’ammontare del debito è inferiore a tale parametro, l’istanza non è accolta; in caso contrario il contribuente è ammesso al beneficio. Qualora dall’applicazione della “soglia di accesso” il beneficio sia escluso, la rateazione può essere concessa per le particolari situazioni purché documentate. 
  • d) Le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria e gli altri soggetti. Per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria e altri soggetti il concetto di temporanea difficoltà ad adempiere è rappresentato “dall’abrogato art. 187 della legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni” (Equitalia, direttiva 13 maggio 2008, n. 2008/3597).

La valutazione della capacità di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi a disposizione è effettuata utilizzando il c.d. “indice di liquidità” e “l’indice Alfa”determinati come segue: 

  • indice di liquidità = (liquidità immediata + liquidità differita) : passività correnti 
  • indice alfa = debito complessivo (a) : valore della produzione rettificato x 100

Il debito complessivo comprende gli interessi di mora, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella di pagamento.

Il valore delle produzione comprende esclusivamente i numeri 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), 3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) e 5 (altri ricavi e proventi) della voce A dell’art. 2425 c.c. (Equitalia, direttiva 6 ottobre 2008, n. 2008/7937). 

Se il debitore allega una situazione patrimoniale ed economica relativa ad un periodo inferiore all’anno, il valore della produzione deve essere rapportato su base annuale.

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3) La rateazione richiesta in presenza di coobbligazione solidale tra persone fisiche

L’istanza di rateazione può essere presentata anche da persone fisiche tra le quali sussiste il vincolo di coobbligazione solidale (ad esempio, gli eredi del contribuente iscritto a ruolo).

La valutazione avviene considerando l’entità del debito (calcolata considerando le residue somme iscritte a ruolo e senza computare gli interessi di mora, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella di pagamento) e l’ISEE del nucleo familiare del debitore. “Ai fini della rateazione, dovrà essere considerata la situazione economico-sociale di uno solo dei coobbligati in solido, da valutare attraverso l’ISEE del suo nucleo familiare” (Equitalia, direttiva 14 gennaio 2009, n. 2009/274).

In merito all’entità del debito da rateizzare, secondo la direttiva 14 gennaio 2009, n. 2009/274:

  • a) la prima rata deve comprendere i costi già sostenuti dall’agente della riscossione quali:
    • i diritti di notifica della cartella di pagamento (art. 17, comma 7-ter, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e D.M. 13 giugno 2007);
    • le spese per le procedure di riscossione coattiva di cui all’art. 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e del D.M. 21 novembre 2000 comprese:
    • le spese di cancellazione dell’ipoteca iscritta anteriormente alla concessione della rateazione; le spese di iscrizione e di revoca del fermo amministrativo iscritto prima della presentazione dell’istanza di rateazione;
  • b) sono oggetto di pagamento rateale:
    • gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; per i crediti degli enti pubblici previdenziali sono dovute le sanzioni civili di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Gli interessi vanno calcolati:

  • a) per i ruoli erariali al tasso del 4,5% annuo;
  • b) per i ruoli degli enti pubblici previdenziali al tasso comunicato, di volta in volta dagli stessi;
  • c) per i ruoli di tipo diverso al tasso comunicato da ciascun ente impositore.

Se l’istanza di rateazione è presentata prima della scadenza del termine di pagamento gli interessi per dilazione iniziano a decorrere dalla data di scadenza e non si applicano agli interessi di mora (e le sanzioni civili per i crediti degli enti previdenziali). Se, invece, l’istanza è proposta successivamente, tra la data di notifica della cartella di pagamento e la data di presentazione dell’istanza si applicano gli interessi di mora (e le sanzioni civili per i crediti degli enti previdenziali) e gli interessi di rateazione dal giorno di presentazione dell’istanza.

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4) La tutela del contribuente sul provvedimento di rigetto

L’eventuale rigetto dell’istanza di rateazione va congruamente motivato esponendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Lo stesso dicasi per l’accoglimento parziale (ad esempio, la concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto).

Il provvedimento di rigetto va preceduto da una comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Tale atto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l’interessato presenta proprie osservazioni, entro il termine massimo di 10 giorni.

Il mancato accoglimento piò essere impugnato avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado poiché la fattispecie è un atto autonomamente impugnabile poiché costituisce un rifiuto al riconoscimento di un’agevolazione di cui all’art. 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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5) L’accoglimento dell’istanza

Il provvedimento di rateazione, al quale va allegato il piano di ammortamento, deve indicare la data di scadenza della prima rata, compreso l’importo delle somme aggiuntive, in modo che il debitore disponga di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

Se anteriormente è stata iscritta l’ipoteca legale, questa viene cancellata.

Gli effetti del pagamento della prima rata:

  • estinzione delle eventuali procedure esecutive già avviate in epoca precedente a condizione che non sia ancora tenuto l’incontro con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • venir meno la qualità di “soggetto inadempiente” ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, e dell’art. 48-bis del citato D.P.R.

Il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, comporta l’automatica decadenza dal beneficio dalla dilazione per cui la somma residua è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non è più possibile procedere ad una nuova richiesta di pagamento in forma rateale del debito residuo.

Il debitore che già beneficia di un provvedimento di rateazione può chiedere di eseguire il pagamento in forma rateale di una nuova cartella.

La concessione della nuova rateazione è ammessa per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la riscossione. Del tutto nuovo è il contenuto dell’art. 14 del disegno di d. lgs.

Nel caso in cui intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale, emesso in relazione a somme che sono oggetto di dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le rate successive.

Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, compresi gli interessi, fissati per legge, per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del debito originario, ovvero fino al numero massimo previsto per le condizioni del piano.

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