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TRUST TRASPARENTI - TRUST OPACHI PARADISIACI - FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA

Trust trasparenti - trust opachi paradisiaci - fiscalità diretta e indiretta

Il Trust dopo la Circolare del 20.10.2022 n.34/E - Trust trasparenti - trust opachi paradisiaci - fiscalità diretta e indiretta, esempi di compilazione quadro RW

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Il Trust è uno strumento giuridico che permette la risoluzione di diverse problematiche essendo istituito per molteplici finalità relative alla gestione e alla protezione del patrimonio. Necessita tuttavia di valutazioni importanti fatte con attenzione e cura per la sua corretta esecuzione sia nella fase di pianificazione che della sua attuazione.

Oggetto di analisi del presente manuale è il Trust alla luce della circolare 34/E. Dopo un interessante incipit di natura civilistica, affronta il tema:

  • della fiscalità diretta, laddove l'Agenzia delle Entrate affronta soprattutto il caso del trust estero opaco collocato in paesi a fiscalità privilegiata;
  • della fiscalità indiretta, con recepimento dell'orientamento della Cassazione secondo cui l'imposta di donazione e le imposte ipotecarie e catastali proporzionali non sono, generalmente, dovute nella fase dispositiva di passaggio dei beni dal disponente al trustee, bensì, nella fase finale di passaggio degli stessi dal trustee al beneficiario;
  • del monitoraggio fiscale, l'Agenzia semplifica gli adempimenti in capo ai titolari effettivi.

Inoltre l’ebook si arricchisce con esempi di compilazione del quadro RW.

Gli autori sono il dott. Ennio Vial e la dott.ssa Silvia Bettiol.

Pubblichiamo uno breve estratto rimandando per approfondimenti alla lettura completa dell’e-book.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire rimandiamo all'e-book: Il Trust dopo la Circolare del 20.10.2022 n. 34/E 

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1) Trust e Circolare 34/E: i chiarimenti sul livello impositivo

La circolare 34/E affronta il tema dei trust opachi residenti in paesi paradisiaci.

In questo caso, coerentemente con la lettera della norma, è prevista la tassazione dei beneficiari italiani sui frutti attribuiti. 

Di fatto, nella sostanza, il trust paradisiaco, anche se opaco, verrebbe trattato in capo ai beneficiari, alla stregua (o quasi) di un trust trasparente. Si deve, tuttavia, rilevare, come vi sia una profonda differenziazione collegata al fatto che, mentre i trust trasparenti, come abbiamo già rilevato, determinano la tassazione in capo al beneficiario secondo il principio di competenza, i trust opachi paradisiaci determinano la tassazione in capo al beneficiario secondo un principio di cassa.


È opportuno fare una piccola digressione sulla modifica normativa introdotta nel 2019 ad opera dell’art. 13 D.L. 124/2019. 

L’art. 13 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 [c.d. “Decreto fiscale 2020”] in Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2019, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato la lettera g sexies) dell’art. 44 Tuir come appresentato nella successiva tabella n. 1.

Versione previgenteNuova versione
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non “possano” essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73


La norma novellata include nella casistica della tassazione dei beneficiari del trust anche i beneficiari residenti di trust che non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73, ossia beneficiari che non possono essere considerati tassati per trasparenza.

Si ricorda che l’art. 73 comma 2 prevede che “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

La norma non brilla per chiarezza e la stessa è stata opportunamente interpretata dalla C.M. 48/E/2007 nel senso di ritenere che:

  • trattandosi della tassazione diretta, si deve aver riguardo ai beneficiari dei redditi e non del fondo;
  • i beneficiari devono essere titolari di un diritto soggettivo alla percezione dei frutti, ossia si deve trattare di un trust trasparente.

Il quadro che ne usciva era pertanto il seguente: solo i beneficiari di un trust trasparente possono essere chiamati a dichiarare per trasparenza il reddito del trust.

L’integrazione apportata alla lettera g sexies) ad opera dell’art. 13 D.L. 124/2019 è di grande momento in quanto conferma in pieno l’orientamento espresso nella C.M. 48/E/2007 ove l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, nella sostanza, solo il trust trasparente può determinare materia imponibile in capo al beneficiario.

Il dettato normativo, che non pare avere alcuna sfumatura di norma di interpretazione autentica, porta ad affermare, di conseguenza, che per il pregresso le tesi sostenute dall’Agenzia nella C.M. 61/E/2010 non sono condivisibili.

La tassazione per trasparenza del trust opaco parte quindi solo da ora e nel rispetto delle condizioni statuite dalla norma.

Le condizioni sono le seguenti:

  1. Si tratta di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto;
  2. I trust e gli istituti di analogo contenuto sono stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis;
  3. Si deve trattare di un principio di tassazione per cassa e non per competenza come nel caso del trust trasparente o secondo il criterio (invero un po’ indefinito) di imputazione previsto dalla C.M. 61/E/2010 in relazione ai trust opachi esteri.

Due considerazioni paiono quindi scontate:

  • il trust residente in Italia, ossia, per intenderci, il trust con il trustee italiano, non può ricadere nella previsione in quanto per definizione non è localizzato in un Paese estero;
  • dalla previsione devono ritenersi esclusi anche i trust localizzati nella UE e nello Spazio Economico europeo che scambia informazioni, ossia in Norvegia, Islanda e Liechtenstein in quanto l’art. 47 bis non trova applicazione a tali fattispecie.

Vedremo come questo ultimo punto presenti, anche alla luce della C.M. 34/E dei dubbi applicativi.


La Circolare 34/E, in linea con quanto già indicato nella bozza di circolare, precisa che il riferimento all’art. 47 bis deve essere operato solamente per gli aspetti compatibili con il trust. Si ricorda, infatti, che l’art. 47 bis Tuir è volto ad individuare i paesi paradisiaci al fine di determinare il livello impositivo dei dividendi.

Tale circostanza, pertanto, porta ad affermare che il criterio da considerare non può essere quello della lettera a), relativo al livello di tassazione effettiva, bensì, quello della lettera b), relativo al livello di tassazione nominale. Il confronto tra i livelli di tassazione italiano ed estero, pertanto, dovrà essere effettuato con l’Ires, ossia l’imposta che pagherebbe il trust estero opaco se fosse fiscalmente residente in Italia.

La Circolare, inoltre, offre due ulteriori indicazioni. In primo luogo, viene chiarito che il confronto viene operato considerando l’aliquota estera vigente al momento di produzione del reddito con l’aliquota IRES vigente nel medesimo periodo d’imposta.

In secondo luogo, la circolare 34/E conferma che, per i trust non commerciali che producono “esclusivamente” redditi di natura finanziaria il confronto va operato con le aliquote di tassazione sostitutiva applicabili in Italia.

A differenza della bozza di circolare, tuttavia, l’aliquota da utilizzare non viene considerata sempre quella del 26% in quanto il riferimento è fatto alla tassazione applicabile in Italia nell’anno di produzione del reddito.

L’aliquota del 26% è indicata come la misura generalmente applicabile.

Appare evidente come l’estensore della circolare avesse in mente il caso del trust che gestisce attività finanziarie presso un istituto di credito e che, non svolgendo una attività di impresa, viene inquadrato come trust non commerciale.

La previsione comporta, in sostanza, l’innalzamento della soglia di riferimento della tassazione estera dal 12% (50% di 24%) al 13% (50% del 26%).

La precisazione, tuttavia, può dar luogo a dubbi interpretativi atteso che non tutti i redditi di natura finanziaria sono in Italia soggetti alla tassazione del 26%. Ad esempio, i dividendi percepiti da un trust opaco residente in Italia in relazione ad una partecipazione in una società di capitali non paradisiaca scontano, in linea generale, la tassazione del 24% sull’intero ammontare degli stessi.

Inoltre, quand’anche vi fosse un trust che gestisce esclusivamente attività finanziarie, questo potrebbe effettuare un investimento marginale acquistando un garage da destinare alla locazione. In questo modo non risulterebbe più un trust che produce esclusivamente redditi di natura finanziaria e beneficerebbe della soglia di riferimento del 12%.

Per approfondire rimandiamo all'e-book: Il Trust dopo la Circolare del 20.10.2022 n. 34/E

2) Indice

Prefazione
 1. Introduzione
2. Profili civilistici (par. 1)
3. La fiscalità diretta: l’apporto dei beni in trust (par. 2)
 3.1 Introduzione
 3.2 Il costo fiscalmente riconosciuto
 3.3 Il disponente imprenditore
 3.4 Il disponente non imprenditore
4. La disciplina ai fini delle imposte sui redditi (par. 3)
 4.1 Introduzione
 4.2 Beneficiari residenti di trust trasparenti
 4.3 Beneficiari residenti di trust assoggettati a tassazione sostitutiva
 4.4 Il trust trasparente residente e non residente (par. 3.1)
 4.5 Trust opaco residente (par. 3.2): il trust ente commerciale (par. 3.2.1)
 4.6 Trust opaco non commerciale (par. 3.2.2.)
 4.7 Trust opaco estero (par. 3.3)
 4.7.1 I chiarimenti sul livello impositivo
 4.7.2 La sorte delle esimenti
 4.7.3 La sorte dei trust comunitari
 4.7.4 Questioni ancora aperte sulla tassazione: il rapporto con la disciplina CFC
 4.7.5 Criticità connesse alla tassazione nominale
 4.7.5.1 Introduzione
 4.7.5.2 La coesistenza di regimi con aliquote nominali diverse
 4.7.5.3 Il Reddito del Trust prodotto in più paesi esteri
 4.7.5.4 Trust estero tassato con aliquote progressive per scaglioni
 4.7.5.5 Trust trasparente nel paese estero di residenza
 4.8 La sede di stabilimento del trust: le regole del paese estero
 4.9 La sede di stabilimento del trust: le eccezioni
 4.10 L’interposizione del Trust (par. 3.4)
 4.11 La determinazione dei redditi di capitale della lettera g sexies) c. 1 art. 44 Tuir
5. Imposizione indiretta (par. 4)
 5.1 Introduzione
 5.2 Istituzione del trust
 5.3 Dotazione dei beni in trust
 5.4 Attribuzione ai beneficiari
 5.5 La liquidazione dell’imposta (par 4.4.)
 5.5.1 Liquidazione dell’imposta per i trust già esistenti (par. 4.4.5): principi di territorialità
 5.5.2 Liquidazione dell’imposta per i trust già esistenti (par. 4.4.5): la gestione di chi ha già pagato
 5.5.3 La riliquidazione inevitabile
 5.5.3.1 Introduzione
 5.5.3.2 L’imposta di donazione non è stata pagata in sede di disposizione dei beni in trust
 5.5.3.3 L’imposta è stata rimborsata a seguito di contenzioso
 5.5.3.4 Uno dei beneficiari è deceduto/E’ subentrato un nuovo-ulteriore beneficiario
 5.5.3.5 Uno dei beni in trust è stato venduto
 5.5.3.6 Presentazione di istanza di rimborso dell’imposta di donazione
 5.5.4 E se la riliquidazione è evitabile, quali strategie?
 5.5.5 La revoca del trust da parte del disponente
 5.5.6 La revoca per mutuo consenso
 5.5.7 La revoca con attribuzione ai beneficiari
 5.5.8 La pretesa dei beni da parte dei beneficiari
 5.5.9 Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni (par 4.4.6.)
 5.5.10 Operazioni effettuate durante la vita del trust (par 4.4.4)
 5.5.11 Sostituzione del trustee (par 4.4.8)
 5.5.12 Imposta ipotecaria e catastale (par 4.4.9)
 5.6 Atti formati all’estero (par. 4.5)
 5.7 Attribuzioni ai beneficiari senza formalità (par. 4.6)
 5.8 Trust testamentario
 5.9 Trust liquidatori e di garanzia (par. 4.7)
 5.10 Trust dopo di Noi (par. 4.8)
6. Il monitoraggio fiscale (par. 5)
 6.1 Introduzione
 6.2 La disciplina ante L. 97/2013
 6.3 La disciplina introdotta dalla L. 97/2013
 6.3.1 Introduzione
 6.3.2 I titolari effettivi nel caso del trust
 6.3.3 La riforma operata dal D. Lgs. 90/2017
 6.3.4 Le previsioni introdotte dal D. Lgs. 125/2019 (quinta direttiva antiriciclaggio)
 6.4 Obblighi di monitoraggio del trust
 6.5 Obblighi di monitoraggio dei titolari effettivi (con particolare attenzione al beneficiario)
 6.6 Gli obblighi di monitoraggio degli altri titolari effettivi
7. Applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE
8. Esempi di compilazione del quadro RW
 8.1 Introduzione
 8.2 Il conto corrente all’estero – RW in capo al TRUST
 8.3 Il conto corrente all’estero – RW in capo ai beneficiari mandatory
 8.4 Il conto corrente all’estero – RW in capo ai beneficiari discretionary
9. Monitoraggio fiscale e disciplina CRS
 9.1 Si tratta davvero di un allineamento alla disciplina CRS? Cenni alla disciplina
 9.2 Come opera la normativa CRS?

Per approfondire rimandiamo all'e-book: Il Trust dopo la Circolare del 20.10.2022 n. 34/E
Fonte immagine: Fisco e Tasse
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