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IAS 12: RESTYLING AL PILLAR TWO

IAS 12: restyling al Pillar two

La Proposta IASB di Restyling dello IAS 12 al "PILLAR TWO" e la disclosure di bilancio a partire da gennaio 2023

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A partire dell’ Exposure Draft (ED) -International Tax Reform Pillar Two Model Rules- pubblicato dallo IASB, in consultazione fino al 10 marzo 2023, l’Organismo Italiano di Contabilità, OIC (nel comunicato stampa del 3 febbraio 2023) si è dimostrato favorevole non solo al citato emendamento ma all’intero restyling dello IAS12, a circa 22 anni dalla sua ultima revisione (2001).

La riforma fiscale OCSEGlobal antibase erosion model rules” introduce un nuovo modello a due pilastri, c.d. Pillar Two per affrontare le problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.   

Il modello ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. 

La capogruppo sarà tenuta al versamento dell’eventuale imposta integrativa, c.d. top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l’imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15%. 

L'imposta aggiuntiva sarà versata nella giurisdizione della capogruppo.

La top up tax è un’ imposta corrente nell’ambito di applicazione dello IAS 12 nel bilancio consolidato della ultima controllante del gruppo, che tuttavia fa sorgere diverse perplessità sulla contabilizzazione delle imposte differite ad essa connesse. 

Al riguardo, lo IASB con l’ED in commento ha provvisoriamente deciso di modificare lo IAS 12 introducendo:

  • l’ ”eccezione” temporanea all'obbligo di contabilizzare le imposte differite derivanti dall'attuazione delle regole del Pillar Two (inclusa qualsiasi imposta integrativa minima nazionale qualificata)
  • gli obblighi informativi.

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1) Income Tax e l'eccezione temporanea introdotta dall'ED dello IASB

I Principi generali dello IAS 12 – Income Tax  e l’”eccezione temporanea”  introdotta dall’ED dello IASB 

Si ricorda che, il principio contabile internazionale  IAS 12 disciplina la contabilizzazione delle imposte sul reddito d’esercizio, che comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o accordo(i) a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio. 

Il carico fiscale di un esercizio finanziario comprende sia le imposte correnti che quelle differite

 

 

Le aree tematiche dello IAS 12

 

  • la rilevazione iniziale nello stato patrimoniale di debiti per imposte correnti e crediti verso l’erario;
  • la presentazione delle imposte correnti sul risultato di bilancio e sui dati del patrimonio netto;
  • la recuperabilità delle imposte anticipate rilevate in bilancio;
  • il trattamento delle ritenute e delle imposte sottostanti nel contesto dei dividendi, degli interessi attivi e passivi;
  • il trattamento dei proventi e degli oneri soggetti ad aliquote di imposta differenti;
  • la misurazione della passività per imposte correnti e dei crediti fiscali;
  • le imposizioni fiscali incerte
  • la     presentazione delle imposte correnti e note al bilancio

Lo IASB con riferimento ai potenziali effetti delle regole di attuazione  del Pillar Two dell'OCSE sulla contabilizzazione delle imposte sul reddito da parte di un'impresa che applica lo IAS 12, ha provvisoriamente deciso di modificare il principio per introdurre un'eccezione temporanea all'obbligo di contabilizzare le imposte differite (inclusa qualsiasi imposta integrativa minima nazionale qualificata). 

Eccezione applicabile fino a quando lo IASB non rimuoverà l'eccezione o la renderà permanente. 

Di conseguenza l’entità deve indicare:

  • a) di aver applicato l'eccezione temporanea;
  • b) l’onere fiscale corrente relativo all'imposta integrativa del Pillar Two.

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2) L’informativa di bilancio (paragrafo 88 IAS 12)

La modifica allo IAS 12 prevista dallo IASB richiede inoltre, all’impresa che rientra nell’ambito di applicazione del Pillar Two di indicare, nei periodi precedenti all'entrata in vigore delle regole del modello e solo per il periodo corrente, la seguente disclosure:

  • paragrafo 88 A: informazioni sulla legislazione emanata - o sostanzialmente emanata - per implementare le regole del Pillar Two nelle giurisdizioni in cui opera l'entità;
  • paragrafo 88 B: se l'entità opera in giurisdizioni in cui prevede ragionevolmente di essere tassata al di sotto dell'aliquota minima in conformità con i requisiti specifici delle regole del Pillar Two oppure, se l'entità opera in giurisdizioni in cui la sua aliquota fiscale effettiva, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, è inferiore al 15% per il periodo corrente;
  • paragrafo 88 C:  le giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale effettiva dell'entità, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, per il periodo corrente è inferiore al 15%. 

L'entità divulgherebbe inoltre, per queste giurisdizioni, in forma aggregata:

  • l'utile contabile prima delle imposte;
  • l'imposta sul reddito; e
  • l'aliquota effettiva media ponderata risultante.

L'impresa dovrà predisporre queste informazioni disaggregando le informazioni fornite nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 88 C dello IAS 12;

  • se il lavoro che ha già svolto per prepararsi alle regole del Pillar Two indica che esistono giurisdizioni in relazione alle quali l'entità:
    • potrebbe essere esposta al pagamento dell'imposta aggiuntiva e che non sono incluse nelle giurisdizioni identificate in par. 88 C; o
    • potrebbe non essere esposta al pagamento dell'imposta aggiuntiva e che sono incluse nelle giurisdizioni identificate in par. 88 C.

L’ED annuncia, previsionalmente, che i requisiti di informativa devono ritenersi adottabili per gli esercizi annuali che iniziano il 1° gennaio 2023.

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