HOME

/

PMI

/

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

/

REVOCA RIVALUTAZIONE DEI BENI: ECCO LE REGOLE 2022

Revoca rivalutazione dei beni: ecco le regole 2022

Rivalutazione dei beni, riallinemanto, riaffrancamento: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la revoca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 370046 del 29.09.2022 ha approvato i termini e le modalità della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 264 del 14 ottobre 2022 "Revoca Rivalutazione: istruzioni" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

Ti consigliamo:

Potrebbe interessarti l'ebook 

1) Revoca rivalutazione: premessa

L’art. 110 del “Decreto Agosto 2020”[1] aveva previsto l’opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, consentendo:

di effettuare l’operazione a costo zero

ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile

di pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota al 3%[2]

acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Questi venivano, inoltre, riconosciuti ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era stata eseguita

La “Legge di bilancio 2022”[3] ha poi apportato alcune modifiche a tale disciplina prevedendo:

  • che la deduzione avvenga, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo;
  • che in caso di
    • cessione a titolo oneroso, 
    • assegnazione ai soci, 
    • destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, 

l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, in cinquantesimi;

  • la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando un’imposta sostitutiva nella misura:
    • pari al 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 
    • 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni,
    • 16% sulla parte eccedente i 10 milioni,

al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento.

  • la possibilità di revocare, anche parzialmente, l’opzione effettuata. Le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24.

Il legislatore, per definire le modalità e i termini per l’esercizio della facoltà di revoca, ha rinviato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato il 29.09.2022 con il numero 370046

[1] D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020.

2) Regimi oggetto della revoca

I soggetti che – indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive – alla data del 29.09.2022[1] hanno comunque perfezionato l’opzione per i regimi di rivalutazione, riallineamento e affrancamento, possono scegliere di revocare uno o più dei regimi. 

La revoca dei regimi è esercitata:

  • nell’ambito di operazioni di fusione[2] dalla società risultante dalla fusione o incorporante 
  • in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa 
  • in caso di scissione totale, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione[3].

in caso di conferimento esclusivamente dal dante causa di operazioni di conferimento d’azienda.

[1] data di pubblicazione del provvedimento in esame.

[2] di cui all’art. 172 del TUIR.

[3] ai sensi dell’art. 173, comma 12 del TUIR. 

3) Ambito oggettivo della revoca

La revoca del regime della rivalutazione e del regime del riallineamento in commento ha ad oggetto le singole attività a scelta dei soggetti, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’art. 110 del “Decreto Agosto 2020”. 

La revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

4) Effetti della revoca

La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto. 

Le singole attività assumono quindi, ai fini:

  • della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze 
  • della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, 

il costo fiscalmente riconosciuto che avevano anteriormente all’adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento.

In relazione al periodo d’imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato deve effettuare, nella dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività in sede di rivalutazione o di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022 · 14/11/2023 Rivalutazione partecipazioni 2023: scadenza il 15.11

Il codice tributo per il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto titoli e quote negoziati in mercati regolamentati: scadenza rata 15.11

Rivalutazione partecipazioni 2023: scadenza il 15.11

Il codice tributo per il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto titoli e quote negoziati in mercati regolamentati: scadenza rata 15.11

Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie: in scadenza il 15.11.2022

La dichiarazione dei redditi, la tassazione, e le norme di riferimento per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie

Revoca rivalutazione dei beni: ecco le regole 2022

Rivalutazione dei beni, riallinemanto, riaffrancamento: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la revoca

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.