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CARTELLE DI PAGAMENTO: COME FARE PER RATEIZZARLE

Cartelle di pagamento: come fare per rateizzarle

Breve guida per la rateizzazione dei debiti tributari da cartelle di pagamento per importi fino a 120 mila euro e per importi oltre i 120 mila euro con le novità del DL Aiuti

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La rateizzazione delle cartelle di pagamento viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base:

  • alla soglia di debito 
  • alle condizioni economiche dichiarate o documentate. 

La conversione in legge del DL Aiuti pubblicato sulla GU n 164 del 15 luglio ha previsto importanti novità in merito.

In particolare, il Decreto Aiuti ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione. 

SCARICA QUI I FORMULARI PER RATEIZZARE LE TUE CARTELLE

L'agenzia della riscossione con comunicato stampa di ieri 18 luglio ha sottolineato che nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Inoltre, sempre il DL Aiuti ha previsto che per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. 

In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. 

La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 

Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In dettaglio:

  • per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). 
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

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Sulle cartelle ti consigliamo l'e-book 2022:

1) Cartelle di pagamento: come rateizzare i debiti fino a 120 mila euro

Per importi fino a 120 mila euro è possibile ottenere la rateizzazione:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione

In questo caso, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

ACCEDI DA QUI all'area dedicata

2) Cartelle di pagamento: come rateizzare i debiti oltre 120 mila euro

Per importi superiori a 120 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello.
Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Grazie alle novità introdotte dal “decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

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3) Cartelle di pagamento: istanze di rateizzazione piano straordinario

Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario.

Si può presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.

Se la richiesta è accolta, si accede al piano straordinario che consente di pagare il debito con rate costanti.

Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

4) Cartelle di pagamento: proroga della rateizzazione

Per chi già ha ottenuto un piano di rateizzazione, non decaduto, e la condizione economica peggiora, si può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

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