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I CREDITI D'IMPOSTA DEL DECRETO SOSTEGNI BIS: UN RIEPILOGO DELLE PROROGHE E NOVITÀ

I Crediti d'imposta del decreto Sostegni bis: un riepilogo delle proroghe e novità

I principali crediti d’imposta a sostegno delle imprese: proroghe e novità nel decreto Sostegni bis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre al nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate, il Decreto Sostegni bis n. 73/2021, ha previsto, per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese, nuovi crediti d'imposta e proroghe di quelli introdotti nel 2020.

In questo breve approfondimento facciamo una sintesi riepilogativa dei Crediti d'imposta del Decreto Sostegni bis.

In merito al trattamento fiscale e modalità di esposizione nella Dichiarazione dei Redditi 2021, dei contributi a fondo perduto e crediti d’imposta maturati nel 2020 per far fronte al Covid-19, ti consigliamo l'eBook in pdf appena pubblicato "Aiuti Covid-19 nei modelli Redditi 2021 (eBook)".

1) Credito d'imposta locazioni

L'Articolo 4 del decreto ha previsto l'estensione e la proroga del credito d’imposta per le locazioni commerciali e l’affitto d'azienda.

In particolare viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per:

  • le imprese turistico-ricettive,
  • le agenzie di viaggio e i tour operator 

che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

Per approfondire leggi l'articolo Credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda: estensione al 31 luglio

2) Credito d'imposta riqualificazione strutture ricettive e Bonus vacanze

Prorogato anche per il 2022, il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il comma 5 dell'articolo 7 prevede la proroga di un anno, del “bonus alberghi”, ovvero il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall’articolo 79 del D.L. n. 104/2020, viene riconosciuto anche per l'esercizio 2022.

Per l’attuazione di tale disposizione è autorizzata la spesa di:

  • 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
  • e di 100 milioni di euro per il 2022.

L’ammontare del credito è pari al 65%, utilizzabile esclusivamente in compensazione, come previsto dal decreto Agosto (dl 104/2020) che lo aveva riconosciuto per gli anni 2020 e 2021.

Leggi anche l'articolo Bonus ristrutturazione alberghi, terme e strutture turistiche prorogato 2020-2021

Bonus vacanze

Il comma 3 dell'articolo 7 amplia le possibilità di utilizzo del bonus vacanze. Il credito potrà essere utilizzato anche per acquistare pacchetti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator e non solo direttamente nelle strutture ricettive.
Leggi anche l'articolo Bonus Vacanze: possibilità di utilizzarlo fino al 31.12.2021

3) Credito d'imposta settore tessile

Riproposto il credito d’imposta a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria

Il Decreto proroga il credito d’imposta per il settore tessile, moda e accessori (di cui all'arti.48-bis del D.l. 34/2020), prevedendo che tale credito sia concesso anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

Si ricorda che si tratta di un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta di maturazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, (anziché 45 milioni di euro), che costituiscono limiti di spesa.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che sarà definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno anche stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

4) Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive

Proroga di un anno per il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, il credito d’imposta previsto dal decreto Agosto per gli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche.

Il credito, utilizzabile in compensazione, è pari al 50% degli investimenti effettuati nel 2021 purché di ammontare complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia compresi tra i 150.000 euro ei 15 milioni. 

Stanziato un importo massimo di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

Per approfondire la misura leggi l'articolo Il Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del DL Agosto

5) Credito d’imposta per beni strumentali nuovi e altri crediti

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

Con l'articolo 20 viene modificata la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della legge di bilancio per il 2021 (c.d. “beni ex-super ammortamento”) prevedendo l’utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale (in luogo delle
tre quote annuali di pari importo previste a regime) del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Per approfondire leggi gli articoli:

Infine tra gli altri crediti d'imposta previsti dal decreto Sostegni bis, segnaliamo anche:

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Il comma 1 dell'art. 32 prevede un nuovo bonus sanificazione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, sotto forma di credito di imposta pari al 30% di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per approfondire leggi l'articolo Sostegni bis: credito di imposta per sanificazione, dispositivi protezione e tamponi.

Credito d'imposta di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

Credito d'imposta a sostegno della stampa

Viene riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 67, commi da 1 a 6) che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d’imposta fino al 30% della spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione.

Il credito d’imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. 

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Viene prevista anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, dato che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno.

Per approfondire leggi anche l'articolo Stampa e investimenti pubblicitari 2021: novità nel Sostegni bis.

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