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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 2020 (DL AGOSTO): LE IMPLICAZIONI FISCALI

Rivalutazione beni d’impresa 2020 (DL Agosto): le implicazioni fiscali

La nuova Rivalutazione 2020 per un corretta valutazione richiede di tener conto di eventuali implicazioni fiscali in tema di ammortamenti, spese di manutenzione e società di comodo

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L’articolo 110 del DL 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, ha introdotto, per il solo anno 2020, una nuova rivalutazione generale dei beni d’impresa (materiali e immateriali).

La norma prevede la possibilità, per determinati contribuenti di effettuare una rivalutazione su doppio binario, civilistico e fiscale, con il secondo subordinato al primo ma facoltativo.

Ai soli fini civilistici, la rivalutazione è gratuita; solo per l’eventuale riconoscimento dei maggior valori anche ai fini fiscali, il legislatore richiede il versamento di una “imposta sostitutiva” (con aliquota molto agevolata, nella misura del 3%) delle imposte sui Redditi dell’Irap e delle eventuali addizionali. 

La norma prevede inoltre la possibilità, che potrebbe essere una opportunità, di rivalutare singoli beni, e non l’intera categoria come accadeva in passato per normative similari.

Per un approfondimento sul funzionamento della Rivalutazione 2020, si veda l’articolo: Decreto di agosto: La nuova rivalutazione 2020

L’obiettivo del legislatore appare chiaramente come quello di stimolare la patrimonializzazione dei bilanci delle imprese: la possibilità di rivalutare anche singoli beni, di tipo materiale e immateriale, anche gratuitamente, stimolando le imprese a farlo proponendo anche la facoltà (non l’obbligo) di estendere la rivalutazione ai fini fiscali ad un costo molto contenuto, permette di ipotizzare che nelle stime del Legislatore i problemi economici per le imprese a breve termine non saranno trascurabili, e si propone così l’opportunità di accrescere le consistenze patrimoniali in maniera agevolata.

Se da un punto di vista civile, considerata la gratuità dell’operazione, la valutazione sarà strettamente legata alle esigenze di bilancio della singola impresa, per la scelta dell’eventuale riconoscimento anche ai fini fiscali, bisognerà tenere conto di alcune implicazioni che possono essere utili per un corretto calcolo di convenienza.

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1) Gli ammortamenti

Una delle caratteristiche della norma è l’immediatezza degli effetti della rivalutazione: questa avverrà già nel 2020 civilmente, e ai fini fiscali avrà effetti a partire dall’anno di imposta 2021 (modello Redditi 2022): il riconoscimento fiscale ha come principale effetto la deduzione degli ammortamenti ragguagliati al maggior valore.

Nel caso, invece, in cui la rivalutazione avverrà ai soli fini civili, l’impresa presenterà in bilancio i nuovi ammortamenti ragguagliati e in dichiarazione dei Redditi gli ammortamenti al costo storico. Per questa possibilità a volte si parla di doppio binario, per indicare la divergenza tra valori civili e fiscali, ma si deve ricordare che , se pure nella prassi gli ammortamenti civilistici vengono spesso iscritti in bilancio secondo le disposizioni della normativa fiscale, secondo la normativa italiana, le due tipologie di ammortamento costituiscono, nella normalità, due binari separati, che non è detto che collidano.

La rivalutazione 2020 entra in questo contesto senza particolari rilevanze. Nel caso in cui la Rivalutazione avvenga ai soli fini civilistici, avremo necessariamente un valore degli ammortamenti fiscali che non potrà coincidere con il valore degli ammortamenti in bilancio. Nel caso invece in cui l’azienda decida di versare anche l’imposta sostitutiva, il maggior valore ai fini civili verrà riconosciuto anche ai fini fiscali, motivo per cui i due ammortamenti potranno coincidere o meno, a seconda del piano di ammortamento originario.

Più importante sarà precisare il caso in cui siano oggetto di rivalutazione beni d’impresa sottoposti alle normative agevolative del superammortamento e dell’iperammortamento: rappresentando queste delle agevolazioni fiscali, usufruite in sede di dichiarazione dei Redditi come variazione in aumento del valore degli ammortamenti deducibili, basate sul prezzo storico di acquisto dei beni interessati, e non sul valore di iscrizione in bilancio, queste misure non potranno in nessun modo essere influenzate dalla rivalutazione, sia che essa venga effettuata anche ai fini fiscali che solo a quelli civili.

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2) Le spese di manutenzione e il test di operatività

La rivalutazione, estesa ai fini fiscali, avrà anche un effetto non irrilevante su altre due questioni legate direttamente al valore fiscale dei beni di impresa: spese di manutenzione e società di comodo.

Dall’anno fiscale 2021, quello in cui i nuovi valori avranno effetto ai fini fiscali, come conseguenza della rivalutazione di uno o più beni, aumenterà di conseguenza il plafond di deducibilità del 5% previsto dalla normativa fiscale per la deduzione delle spese di manutenzione sui beni di proprietà.

Da una lettura letterale della norma, l’articolo 102 comma 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo il quale il plafond di deducibilità si calcola sul “costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili”, potrebbe sembrare che siano i valori civili di iscrizione sul registro suddetto a determinare il plafond, ma l’Agenzia delle Entrate in passato è intervenuta sull’argomento, per altre Rivalutazioni similari, come nella Circolare 8/E del 13 marzo 2009, specificando che gli effetti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità fiscale sono subordinati agli effetti del riconoscimento fiscale delle rivalutazioni effettuate.

Infine sarà importante anche tenere presente, ai fini di una corretta valutazione di convenienza, che i nuovi maggior valori fiscali dei beni immobilizzati, dallo stesso anno fiscale 2021, produrranno effetti sul calcolo della media triennale del valore dei beni ammortizzabili ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi presunti del test di operatività previsto per le società di comodo, secondo le disposizioni dell’articolo 30 della Legge 724/1994.

Proprio questo ultimo aspetto, dovrà essere vagliato con particolare attenzione al momento di scegliere per quali beni procedere con il riconoscimento fiscale, in quanto le conseguenze negative di un mancato superamento del test di operatività possono essere non trascurabili.

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