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INDAGINI FINANZIARIE E ORDINARIE ESIGENZE DI VITA

Indagini finanziarie e ordinarie esigenze di vita

I prelevamenti da conti correnti possono essere motivati con "ordinarie esigenze " correlate al tenore di vita, dice la Cassazione

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 Nei casi di accertamenti tributari condotti sulla scorta delle indagini finanziarie, il contribuente ha la facoltà di comprovare le movimentazioni oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate avvalendosi della giustificazione rappresentata dalle «ordinarie esigenze di vita».
 Di conseguenza i prelevamenti di contante possono essere attribuiti, seppur parzialmente, alle spese di gestione ordinaria del nucleo familiare, tenendo in debita considerazione il tenore di vita della famiglia e la ragionevole consistenza delle stesse. Ciò è quanto si evince dalla lettura della sentenza della Suprema Corte n. 7259/2017. 

1) Contante e onere della prova sul contribuente

 La vicenda scaturisce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, esercente l'attività di intermediario finanziario, fondato sulle risultanze emergenti delle indagini finanziarie, effettuate ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973.
 A parere degli Ermellini l'onere probatorio dell'Amministrazione viene soddisfatto, secondo l'art. 32 del dpr n. 600 del 1973, per mezzo dei dati e degli elementi emergenti dai conti menzionati, “determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni movimento bancario, che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili”.
Con riferimento ai movimenti di contante, il fornire la prova contraria può rivelarsi particolarmente impegnativo, in modo particolare nelle circostanze in cui le somme prelevate siano state impiegate per soddisfare le ordinarie esigenze di vita familiare. In tale ottica, la Cassazione ammette la possibilità di rappresentare, quale argomentazione difensiva, la mera riconducibilità dei prelievi alla sfera personale, chiedendo al giudice tributario di verificare se gli importi oggetto di rilievo «siano o meno compatibili, anche in relazione al dato temporale, con le ordinarie esigenze di vita». Tutto ciò tenendo in debita considerazione anche la circostanza che l'onere della prova liberatoria per il contribuente, deve necessariamente essere commisurato alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari di segno contrario utilizzati dall'amministrazione.
A fronte di ciò i Giudici del Palazzaccio hanno cassato l'impugnata sentenza della CTR del Lazio, rinviando la causa alla stessa, affinché riformuli la valutazione degli elementi probatori, nel rispetto del principio tutelato costituzionalmente della capacità contributiva e in osservanza dei vincoli connessi all'onere della prova.
A nostro avviso occorre evidenziare che gli “accertamenti bancari” non esistono ma, tuttavia, permane l’acquisizione delle informazioni fiscalmente significative in relazione ai rapporti in essere con gli intermediari finanziari, le quali sono potenzialmente in grado di legittimare gli ordinari accertamenti.
 La disciplina di riferimento è l’art. 32 del DPR 600/1973 la quale risulta essere orientata al reperimento di informazioni fiscalmente significative. Tutto ciò si configura nella tipica attività “istruttoria” effettuata dall’Agenzia delle Entrate, dalla quale potrebbe scaturire, ma solo in un momento successivo, l’emissione di un avviso di accertamento.
  

2) Istruttoria e avviso di accertamento

 L’Amministrazione Finanziaria persevera nel considerare l’articolo 32 del DPR 600/1973 una disciplina tecnicamente in grado di giustificare autonomamente l’accertamento. Tuttavia, il menzionato art. 32 non contiene alcun tipo di presunzione in quanto si tratta di una disposizione finalizzata all’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di informazioni rilevanti dal punto di vista tributario.
 I dati raccolti devono pertanto essere collocati all’interno delle specifiche norme di accertamento in quanto il n. 2) del co. 1 dell’art. 32 dispone che le movimentazioni che il contribuente non è in grado di dimostrare di aver considerato nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine, vengono poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41.

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Allegato

Sentenza Cassazione 7259 2017 Prelevamenti e esigenze ordinarie
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