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DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI 2019: PRONTO IL MODELLO E CODICI TRIBUTO

Definizione agevolata liti pendenti 2019: pronto il modello e codici tributo

Definizione agevolata liti pendenti: ecco come funziona. Tutti i chiarimenti di Telefisco 2019 e le modalità di compilazione del modello

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Il decreto fiscale 119/2018, collegato alla Legge di bilancio 2019 ha introdotto la cd. pace fiscale. In pratica sono state previste alcune opportunità per sanare la propria posizione con il fisco in maniera agevolata, ad esempio definendo anticipatamente una lite pendente, ricorrendo alla rottamazione-ter nel caso di cartelle esattoriali o al saldo e stralcio dei debiti qualora la propria situazione reddituale sia critica.

In questo approfondimento, porremo attenzione alle definizione agevolata delle liti pendenti alla luce anche dei numerosi chiarimenti sul tema offerti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019 e del Provvedimento del 18.2.2019 dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello di domanda e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata.

1) Definizione liti pendenti 2019: come funziona

L’articolo 6 del collegato fiscale, come anticipato, ha per oggetto la definizione delle liti pendenti. In forza di tale disposizione normativa, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, riguardanti atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, pagando un importo rapportato al valore della controversia. Quest’ultimo è stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, cioè è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.

Il soggetto legittimato entro il 31.5.2019 deve presentare una domanda per ciascuna controversia autonoma, cioè per ciascun atto impugnato. Questo punto merita un pò di attenzione, infatti come approfondito nell'ultimo paragrafo il modello è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entarte il 18.2.2019

2) Definizione liti pendenti: gli importi da versare

In sede di conversione in legge del decreto è stato introdotto un comma 1-bis, a norma del quale, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore. Il comma 2 dell’articolo in commento prevede alcune percentuali di riduzione dell’importo da pagare rispetto al valore della controversia, che sono state abbassate (con effetto quindi di maggior vantaggio per il contribuente) in sede di conversione. In particolare:

  • se l’Agenzia delle Entrate è soccombente in primo grado, occorre pagare il 40% (e non più la metà) del valore della lite;
  • se l’Agenzia delle Entrate è soccombente in secondo grado, occorre pagare il 15% (e non più un quinto) del valore della lite.

Il nuovo comma 2-bis prevede che, in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura percentualmente ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

Il nuovo comma 2-ter, invece, prevede che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, ma non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Si precisa che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento. Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

3) Definizione agevolata: chiarimenti di Telefisco 2019

La definizione agevolata delle liti è stata oggetto di numerosi chiarimenti nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra gli operatori del settore e l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Ministero dell'Economia e delle Finanze). In particolare due quesiti riguardano gli effetti che la definizione agevolata delle liti provoca sui responsabili in solido, e sulla società e sui soci.

Nella prima domanda è stato chiesto se la definizione agevolata della lite da parte di un contribuente estenda i suoi effetti anche agli eventuali contenziosi pendenti autonomamente, intrapresi da responsabili in solido per la medesima pretesa. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata positiva, e riprendendo quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019(DL 119/2018) ha sottolineato come la definizione perfezionata del coobligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.  Quindi, come riportato sul Sole24ore del 1.2.2019, anche in presenza di più liti fiscali la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. Sarà la stessa amministrazione a chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie instaturate con i coobligati con lo stesso oggetto.

Nella seconda domanda sono stati chiesti gli effetti nei confronti dei soci se la definizione agevolata delle liti da parte di una società di persone o della società di capitali a ristretta base azionaria. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (art.6 DL 119/2018) prevede che la lite definibile esprima un valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione. Pertanto, come riportato sul Sole24ore, nel caso in cui l'accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro-quota ai soci, la controversia non è definibile in quanto non sono indicate le imposte e le sanzioni dovute dai medesimi soci e quindi non ci sono effetti sui soci stessi. Come espressamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, questo principio vale tanto per le società di persone quanto per le società di capitali a ristretta base azionaria.

Di seguito gli altri chiarimenti forniti sulla definizione agevolata delle liti pendenti:

  • gli avvisi bonari intesi come comunicazioni di irregolarità emesse dopo i controlli 36-bis dpr 600/73 non sono definibili in quanto sono atti di riscossione e non atti impositivi;
  • gli atti di recupero dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo rientrano tra quelli agevolabili in quanto sono atti impositivi;
  • per definire la lite con il pagamento del 90% delle maggiori imposte pretese è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente ossia che il ricorso sia già stato depositato/trasmesso alla segreteria della CTP;
  • la definizione agevolata tramite il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia richiede oltre alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la notificazione del ricorso per Cassazione al contribuente entro il 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della Legge di conversione.

4) Definizione agevolata liti pendenti: ecco il modello

Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il modello di domanda si compone

  1. del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali
  2. delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare
    • il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
    • il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avend one la legittimazione, presenta la domanda;
    • la controversia tributaria oggetto di definizione;
    • l’atto impugnato;
    • l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata:

  • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • incaricando un intermediario, che è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa;
  • recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

5) Definizione liti pendenti 2019: codici tributo versamento F24

per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle somme, sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

Codice
ufficio
Codice
atto
Codice
tributo
Denominazione
codice tributo
Rateazione/Regione/
Prov./mese rif.
Anno di
riferimento
COMPILARE NON
COMPILARE
PF30 IVA e relativi
interessi – Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
NON COMPILARE AAAA
COMPILARE NON
COMPILARE
PF31 Altri tributi erariali e
relativi interessi –-
Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
NON COMPILARE AAAA
COMPILARE NON
COMPILARE
PF32 Sanzioni relative ai
tributi erariali –
Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
NON COMPILARE AAAA
COMPILARE NON
COMPILARE
PF33 IRAP e addizionale
regionale all’ IRPEF e
relativi interessi -
Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
CODICE REGIONE (tabella T0
- codici delle Regioni e delle
Province autonome)
AAAA
COMPILARE NON
COMPILARE
PF34 Sanzioni relative
all’IRAP e
all’addizionale
regionale all’IRPEF –
Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
CODICE REGIONE (tabella T0
- codici delle Regioni e delle
Province autonome)
AAAA
COMPILARE NON
COMPILARE
PF35 Addizionale comunale
all’IRPEF e relativi
interessi - Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
CODICE CATASTALE DEL
COMUNE
(tabella T4 - codici catastali dei
Comuni)
AAAA
COMPILARE NON
COMPILARE
PF36 Sanzioni relative
all’addizionale
comunale all’IRPEF -
Definizione
controversie tributarie
- art. 6 DL n.
119/2018
CODICE CATASTALE DEL
COMUNE
(tabella T4 - codici catastali dei
Comuni)
AAAA

Si precisa che il campo “codice ufficio” deve essere valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

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Commenti

MARIO - 26/03/2019

Il nuovo comma 2-ter, invece, prevede che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. DOMANDA Il pagamento dell'importo pari al 5% è valido anche nel caso in cui il debitore si parzialmente soccombente al primo grado di giudizio (provinciale), ovvero condannato al pagamento degli importi ma interessi e more e, vincitore al secondo grado (regionale)? grazie

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