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APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI

Applicazione del reverse charge alla manutenzione di impianti

Un caso pratico di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alla manutenzione di impianti

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Il termine reverse charge o “inversione contabile” fa riferimento ad una modalità di assolvimento dell'IVA derogante le usuali regole che designano il cedente o prestatore quale soggetto debitore dell'imposta. In caso quindi di inversione contabile è l'acquirente o committente a dover assolvere l'IVA e non il cedente o prestatore come prevedono i principi generali dell'IVA.
Il meccanismo di assolvimento dell’IVA in commento, comporta alcuni obblighi sia per il soggetto che emette la fattura sia per il soggetto che la riceve:

SOGGETTO CHE EMETTE LA FATTURA:

  • Ha l’obbligo di indicare in fattura la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” (*).
  • Annota la fattura nel registro delle vendite entro i termini ordinari.
    (*) Si precisa che l’indicazione nella fattura della norma che prevede l’applicazione del reverse charge è diventata facoltativa a partire dal 1° gennaio 2013.

SOGGETTO CHE EMETTE LA FATTURA:

  • Assolve l’IVA attraverso l’integrazione della fattura con indicazione dell’IVA e la dicitura “Autofatturazione”.
  • Annota la fattura nel registro delle vendite con riferimento al mese di ricevimento.
  • Annota la fattura nel registro degli acquisti entro i termini ordinari.

Dal 2015, la procedura del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (la novità è contenuta nel comma 629 della legge di stabilità per il 2015 che ha apportato modifiche all'art. 17, comma 6 del DPR 633/72, inserendo la lettera a) ter).

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L'esempio è stato tratto dall'E-Book in pdf "Il reverse charge e casi pratici (E-Book 2015)" in vendita sul BusinessCenter contenente 34 casi risolti con esempi, fac-simili e riferimenti legislativi sul reverse charge e le operazioni Iva transnazionali.
 
L'e-book è disponibile anche in pacchetto "Reverse charge e Iva in edilizia (Pacchetto E-Book)" venduto insieme all'e-book Iva in edilizia e reverse charge (E-Book), che tratta del Reverse charge nell'edilizia con riferimento ai contratti di appalto, manutenzioni edilizie e cessione di beni finiti.

1) Nuovi casi di reverse charge “interno” dal 2015

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ha apportato delle novità all' art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972 , introducendo nuove ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge sostanzialmente in tre settori di attività: il settore edile, il settore energetico ed il settore della grande distribuzione.
Il nuovo meccanismo impositivo è già applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 , facendo eccezione alle operazioni previste al punto 5 della tabella sopra riportata, ovvero, le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Infatti, per tali operazioni, si attendeva una specifica autorizzazione del Consiglio Europeo.

Tale autorizzazione doveva arrivare poiché né l' art. 199 né l' art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE, che contengono le casistiche alle quali gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo del reverse charge, contiene le operazioni in oggetto. Di conseguenza, in mancanza di un'espressa facoltà prevista dagli articoli citati, tale previsione rimane subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio europeo.

In merito a tale punto si specifica che la Commissione europea, il 22 maggio 2015, ha annunciato la bocciatura del reverse charge nel settore della grande distribuzione.

2) Manutenzione periodica di un impianto: caso pratico di applicazione del reverse charge

Ipotizziamo il seguente esempio:

la società “X S.r.l.” ha stipulato con la società “Y S.r.l.” un contratto di manutenzione dell'impianto di illuminazione. Il contratto prevede un importo annuo a copertura di interventi di manutenzione c.d. ordinaria, in cui è ricompresa la fornitura dei materiali di consumo sostituiti.

Riguardo a tale operazione dobbiamo specificare che il reverse charge si applica sia per l'installazione di impianti su edifici sia per le manutenzioni e riparazioni di tali impianti. In questo senso, secondo la
C.M. n. 14/E del 2015, l'inversione contabile si applica all'attività di impiantistica individuata nel citato documento di prassi e, di fatto, alle seguenti attività:

Prestazioni di installazione di impianti relativi ad edifici

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a (1).

La Circolare citata, in un tentativo di semplificazione e andando oltre il dato normativo, ha interessato dal meccanismo del reverse charge di cui all' art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633 del 1972 , anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici.

Infatti, giustifica tale inclusione in base al fatto che il criterio da adottare per determinare se un'attività rientri o meno in tale modalità di assolvimento dell'IVA è quello della collocazione della prestazione in oggetto all'interno dei codici attività della tabella Ateco 2007 sopra citati.

Rimangono escluse, invece, le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini dell'IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

In questo senso rimane però da chiarire quali sono i costi di manutenzione e riparazione: per definire entrambe le tipologie di costi la dottrina si rifà alle definizioni proposte dall'OIC 16, ritenendo che possano essere applicate anche in ambito reverse charge . In tal senso, i costi di manutenzione sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza i beni aziendali per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, mentre i costi di riparazione sono invece quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture.

Per quanto riguarda il caso che qui ci occupa, dato che il contratto prevede l'esecuzione della manutenzione su un determinato impianto a un costo fisso, includendovi anche la sostituzione (cessione) dei materiali di consumo deteriorati/danneggiati, emerge chiaramente la volontà che la qualificazione dell'operazione sia una prestazione di servizi.

Questo perché il contratto prevede un importo cumulativo, senza distinguere prestazioni di servizi da cessioni di beni, e di conseguenza, ci si trova di fronte ad un'unica operazione, in cui la cessione del materiale è un elemento accessorio dell'operazione.

Trattandosi quindi di manutenzione dell'impianto d'impianto elettrico relativo a edifici, si applica il reverse charge.

Di conseguenza, la società “Y S.r.l.” da gennaio 2015 dovrà emettere le fatture per le prestazioni senza applicazione dell'IVA, ma indicando la dicitura “Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura”.

Nel momento in cui la società “X S.r.l.” riceve la fattura, dovrà procedere con:

  • l'integrazione della stessa indicando l'aliquota IVA applicabile all'operazione e la relativa imposta;
  • l'annotazione della fattura come sopra integrata sia nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento sia nel registro delle fatture di acquisto.

__________________________

(1) Riguardo a tale attività, la Circolare specifica “limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici” .

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Commenti

GIUSEPPA PASSANITI - 18/02/2020

Buongiorno, in un contratto con ditta A per l'esecuzione della manutenzione conduzione e terzo responsabile impianti termici, vorrei sapere se posso applicare reverse change art 17 a-ter al ruolo di terzo responsabile o devo scorporarlo dal totale e imputarlo al 22% iva. Grazie

Giulia - 28/02/2019

Salve, vorrei sapere se devo applicare reverse charge per lavori di manutenzione portoni industriali e serramenti in alluminio. Grazie

IGNAZIO MANCA - 07/04/2017

Salve a tutti mi sapete dire se la fatturazione della certificazione di una rete lan rientra nel reverse charge?

Marco - 11/05/2016

Soggetto A esegue lavori che per la loro natura rientrano nell'obbligo dell'applicazione del reverse charge per il soggetto B . Il soggetto B è una srl che che ha come sua primaria attività operazione esenti iva per cui, il soggetto B, non fa autoliquidzione iva portando a costo tutta l'IVA della fattura che riceve. Se ricevesse la fattura dal soggetto A in reverse charge come farebbe ad applicare l'inversione contabile dal momento che, il soggetto B, non versa IVA? In questo caso il soggetto A è esentato dall'obbligo di applicazione dell'articolo 17? Grazie

Artevolution - 17/03/2016

Salve, in qualità di impresa edile,gradirei sapere se in caso di fornitura ed installazione di una scala a chiocciola, subappaltata ad un mio artigiano fabbro, si può applicare il reverse charge..?

Bianca - 18/01/2016

Salve, vorrei un chiarimento in merito al Reverse charge. Se il committente è un Ente non commerciale e per sua natura non paga iva perchè emette fattura art. 10, può ricevere fatture "soggette a reverse charge"? e se si, l'iva la deve pagare o procede come procederebbe una qualsiasi società che emette fatture con iva?

marco - 09/12/2015

Salve, ho un contratto di manutenzione elettrica con una ditta, la quale però mi emette fattura con iva 22% in quanto la manutenzione avviene non presso la sede legale della mia società, ma presso un immobile di proprietà.Volevo sapere se è esatto, ho l'intervento è soggetto cmq a Reverse charge. Grazie

angela conigliaro - 29/10/2015

SOS - Salve, gentilmente vorrei sapere se si applica la reverse charge alla manutenzione degli estintori. Ho un dubbio sulle fatture che ho emesso...... grazie di cuore e cordiali saluti

Giuseppe Amato - 01/08/2015

Buongiorno, vorrei un chiarimento se possibile la mia società realizza impianti tecnologici dove forniamo ed installiami apparecchiature molto costose il loro costo è circa il 70% dell'appalto, emettendo fattura senza iva ma pagandola al nostro fornitiore sui materiali tale imposta è superiore all'utile quindi conviene rinunciare all'appalto. chiedo è possipile fatturare separatmente i materiali o apparecchiature con iva e la posa con eventuali accessori sena iva? se qualcuno mi aitasse a capire cordialmente saluto e ringrazio

giovanna - 28/10/2015

anche noi ci troviamo nella stessa situazione, conviene iscriversi al vies e acquistare materiale all'estero senza l'applicazione dell'iva

Giacomo Fiore - 18/06/2015

C'è un errore formale nella premessa, laddove si fa il distinguo tra soggetto emittente la fattura e soggetto che la riceve, è stato ripetuto " soggetto che rette la fattura" in luogo di "soggetto che riceve la fattura". In oltre, avrei precisato che si applica solo nei confronti di titolari di P. IVA e quindi ad esclusione dei condomini, dei privati e di taluni enti pubblici che hanno solo il codice fiscale. Solo per maggior chiarezza e precisazione sull'argomento. Cordialità.

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