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IMPRESE: NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Imprese: nuovi limiti per la contabilità semplificata

In tema di semplificazione fiscale il c.d. “Decreto sviluppo”, in vigore dallo scorso 14.5.2011, è intervenuto sul regime della contabilità semplificata innalzandone i limiti per l’accesso ai fini delle imposte sui redditi. Tale nuova previsione, in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, non è stata però accompagnata da una analoga modifica dei limiti dimensionali ai fini Iva generando così un disallineamento tra le soglie.

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Per effetto delle modifiche introdotte al comma 1 dell’art. 18, DPR n. 600/73 ad opera del cd “Decreto sviluppo”, il regime semplificato sarà adottato “naturalmente” qualora i ricavi conseguiti nell’anno precedente non siano superiori a:
⇒ €. 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
⇒ €. 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
 

Soggetti
I soggetti interessati dai nuovi limiti fissati per il regime di contabilità semplificata sono:

  • Imprese individuali;
  •  S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati (ex art. 5 Tuir);
  •  Enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente.

Sono escluse le società di capitali le quali hanno l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.
Nessuna modifica, invece, per gli esercenti arti e professioni. Tali soggetti adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (salvo opzione per regime ordinario), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente.

Ricavi
I ricavi vanno sempre individuati:

  • in relazione al “periodo di imposta” (esercizio solare oppure cd “a cavallo”);
  •  secondo il principio di “competenza”;
  •  tra quelli indicati dall’ art. 57 del Tuir;

In caso di inizio attività è previsto, solo per il primo anno di attività, un’ ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell’anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73), senza peraltro alcuna sanzione se la “previsione” dei ricavi risulta errata.

Regime naturale
Per i contribuenti che rientrano nei limiti delle predette soglie la contabilità semplificata è il cd regime naturale. Mentre, qualora si intenda adottare la contabilità ordinaria dovrà essere esercitata un’apposita opzione secondo quanto previsto dal DPR n. 442/97:
- comportamento concludente: corretto adempimento degli obblighi del regime adottato;
-  comunicazione nel modello IVA: barrare casella quadro VO;
L’opzione resta valida per ciascun anno fino a revoca.

Esercizio contemporaneo di più attività
Qualora vengano svolte contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell’ammissione al regime di contabilità semplificata:

  • se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000);
  • se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati occorre far riferimenti al limite relativo all’attività prevalente.

In particolare se l’attività prevalente è:
- prestazioni di servizi il limite di ricavi è di € 400.000;
-  ad altre attività il limite dei ricavi è di € 700.000.

In caso di annotazione separata dei ricavi non è sufficiente verificarne l'entità relativamente all’ attività prevalente. L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione 18 ottobre 2007 n. 293/E, ha, infatti, precisato che "occorre, inoltre, verificare se l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte supera il limite massimo fissato dalla norma in 516.456,90 euro (ora aumentata a 700.000 €)".

Decorrenza nuovi limiti
In assenza di una norma transitoria, sarà necessario verificare la presenza di soggetti che nel corso del 2010 hanno conseguito ricavi di importo compreso tra il vecchio limite ed il nuovo limite.
Al riguardo, in occasione dell’ultimo innalzamento delle soglie (DPR 222/2001, che innalzava i ricavi a L. 600.000.000) relativo alle sole imprese di servizi l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 80/2001 aveva ritenuto poter applicare retroattivamente i nuovi limiti fin dall'inizio del periodo d'imposta.
E, proprio mutuando i chiarimenti forniti con la C.M. n. 80/2001, fondandosi sul presupposto che i nuovi limiti decorrano dal 2011, sarà necessario verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.
Per cui, se tale orientamento sarà confermato, le imprese transitate dal regime semplificato a quello ordinario per aver conseguito nell’anno 2010:

  • ricavi compresi tra 309.874,14 e 400.000 euro (se esercenti prestazioni di servizi)
  • ricavi compresi tra 516.456,90 euro e 700.000 euro (se esercenti altre attività)

potrebbero essere ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2011. In tal caso, a decorrere dal 14.5.2011, gli interessati potranno limitarsi a tenere le scritture previste per la contabilità semplificata.

Regole per l’accesso al regime semplificato
L’accesso al regime “semplificato” è applicabile dall’anno successivo per le nuove soglie, mentre, in caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile (ordinario o semplificato) sulla base dell’ammontare ragguagliato dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell’anno (art. 18 comma 7 del DPR 600/73).
Così ad esempio in caso di inizio attività dal 1 luglio dell’anno 2011, per lo stesso anno 2011 sarà possibile adottare il regime di contabilità semplificata qualora si presuma di conseguire un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 201.643,84 euro, se l’impresa svolge prestazione di servizi;
  • 352.876,71 euro, se l’impresa svolge altre attività .

Se, alla fine del 2011, i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire dall’anno successivo (2012) sarà necessario applicare il regime di contabilità ordinaria;

1) Liquidzioni Iva trimestrali


Nulla è disposto, invece, ai fini della periodicità Iva per la quale trovano applicazione i precedenti limiti con riferimento al volume d’affari.
Il Decreto n. 70/2011, infatti, non ha modificato i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, e pertanto, il volume d’affari dell’anno precedente non deve essere superiore ai seguenti limiti:

  • € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi
  • € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede la possibilità, per i contribuenti (imprese/ lavoratori autonomi) che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a :
-  309.874,14 euro per prestazioni di servizi
-  516.456,90 euro, per altre attività
di esercitare l’opzione per il versamento dell’ IVA su base trimestrale, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
Mentre, i c.d. "trimestrali naturali" (ad es. autotrasportatori) possono versare trimestralmente l'Iva. Questi, a differenza dei trimestrali per "opzione":
-  non devono effettuare la maggiorare dell' 1%; 
-  effettuano liquidazione/versamento del 4° trimestre entro il 16.2 anziché il 16.03.

Esercizio contemporaneo di più attività
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di prestazioni di servizi e altre attività, al fine di usufruire della possibilità di liquidazioni trimestrali, è necessario distinguere tra:
- contabilità Iva unificata:
In tal caso:

  • se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati si considera il limite di € 516.456,90 relativamente a tutte le attività esercitate;
  • se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente non devono essere superati i seguenti due limiti (volume d’affari):

               - €. 309.874,14 per le prestazioni di servizi

               - €. 516.456,90 per tutte le attività esercitate.
 

-  contabilità Iva separata:
In tal caso la norma distingue tra la contabilità separata per obbligo e per opzioni:
 

  • contabilità separata per obbligo  (Art. 36, comma 2 DPR n. 633/72)

In tal caso:

  • se le attività sono esclusivamente prestazioni di servizi o cessioni di beni, i limiti indicati vanno applicati autonomamente. Potrebbe accadere che, per un'attività, la liquidazione avvenga mensilmente, mentre per un’altra attività sia trimestrale;
  • se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, si applicano le regole della contabilità unificata;
  • contabilità separata per opzione  ( Art. 36, comma 3 DPR n. 633/72)

E’ necessario che il volume d'affari delle  prestazioni di servizi sia non superiore ad € 309.874,14 e che il volume d'affari di tutte le altre attività sia non superiore al limite di € 516.456,90.

 Come è facile intuire a seguito delle modifiche inserite dal D.L. 70/2011 si determina un disallineamento delle soglie ai fini II.DD. (per la modalità di tenuta della contabilità) e l’ IVA (per la periodicità di liquidazione). Al riguardo, in attesa dei dovuti chiarimenti ministeriali, si auspica in un intervento teso ad armonizzazione il sistema delle soglie.
 

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