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RAVVEDIMENTO OPEROSO 2024

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QUALI SONO LE SANZIONI NEL CASO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA?

Quali sono le sanzioni nel caso di presentazione dichiarazione integrativa?

I chiarimenti della Circolare 42/E 2016 sulla dichiarazione integrativa presentata entro e oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione

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Dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine

Il decreto sanzioni (D. Lgs 158/2015) ha introdotto un'ipotesi specifica di regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa. Differenze sono state previste nei casi in cui la dichiarazione corregga un errore rilevabile o meno, in sede di controllo automatizzato o formale. In particolare, per:

  • le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente deve:
    • versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
    • versare una sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/9 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso di specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
    • versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
  • le dichirazioni integrative che corregono errori rilevabili in sede di controllo, il contribuente deve:
    • versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
    • versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dalla scadenza di presentazione

Decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni e gli interessi aumentano. In particolare, in questa ipotesi bisogna distinguere tra:

  1. le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, per le quali il contribuente deve:
    • versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
    • versare il 90% della maggiore imposta dovuta
    • versare una sanzione pari a 250 euro se le imposte non sono dovute, sanzione che può essere ridotta in base a quando interviene il ravvedimento, salvo specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997
  2. le dichirazioni integrative che correggono errori rilevabili in sede di controllo, per le quali il contribuente deve:
    • versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
    • versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.

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Commenti

PANGELO - 28/06/2011

Salve sto presentando UNICO 2010 INTEGRATIVO, perchè ho indicato un importo maggiore in RP 23. Dai risultati risulto sempre a credito. Domando devo pagare la sanzione ridotta al 3% e gli interessi?

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