Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.
I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.
Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato.
Si può presentare ricorso all'AAS contro:
- un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
- un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
- una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).
Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.
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1) Arbitro Assicurativo ASS: chi è?
L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:
- 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
- 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
- 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.
La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.
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