Il potere del datore di stabilire il periodo di godimento delle ferie deve essere esercitato, oltre che nel rispetto di un adeguato preavviso al singolo dipendente (al quale non può essere parificata una comunicazione indirizzata solo ai rappresentanti sindacali, anche tenendo conto delle esigenze del lavoratore, che consistono nel conseguire l'effettivo ristoro delle energie psicofisiche.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro n. 24977 2022.
Rivediamo alcune importanti sentenze della Cassazione sul tema della definizione dei periodi di ferie e sul rapporto con i permessi Legge 104 .
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1) Chi fissa il periodo di ferie? La normativa e la giurisprudenza
Il principio fondamentale: il datore di lavoro può fissare il periodo delle ferie per esigenze organizzative (art. 2109 c.c.), ma deve tener conto degli interessi del lavoratore e garantire una comunicazione preventiva che permetta una fruizione effettiva e non soltanto formale.
Se le ferie vengono imposte in modo “vessatorio”, frazionato e senza preavviso, si compromette la funzione stessa del riposo, che è il recupero psicofisico del lavoratore. Nel caso specifico della sentenza citata, l'azienda aveva comunicato la collocazione in ferie solo alla RSU – non ai singoli lavoratori – e imponeva periodi frazionati, compromettendo così il diritto al riposo. Per questo, la Cassazione ha confermato la condanna al ripristino del monte ore di ferie decurtato.
In sintesi: le ferie non possono essere imposte unilateralmente. È obbligatorio un preavviso adeguato, una comunicazione individuale, e il rispetto del diritto del lavoratore a fruire di effettivo riposo e qualsiasi tentativo in tal senso è illegittimo.
Altre pronunce sul tema:
Ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025: nel caso di una dirigente impossibilitata a fruire delle ferie (per detenzione), la Cassazione afferma che le ferie sono un diritto fondamentale e che spetta al datore di lavoro provare di aver consentito il loro effettivo godimento; in caso contrario, è dovuta la corresponsione dell’indennità sostitutiva. Dunque: anche per figure manageriali, il diritto alle ferie è irrinunciabile e il datore deve dimostrare di aver reso possibile la loro fruizione.
Ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018: I giorni di assenza ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo.
Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023: il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge
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2) Permessi della Legge 104 – Nessuna sostituzione con le ferie
I permessi mensili previsti dalla Legge 104/1992 (art. 3) per assistere familiari disabili non possono essere assimilati o sostituiti con ferie. Costituiscono un diritto soggettivo pienamente tutelato.
Si ricordano le seguenti sentenze significative in questo senso :
- Cass. n. 3209/2016: i permessi 104 non sono equiparabili alle ferie.
- Cass. n. 15435/2014: i giorni di permesso 104 vanno considerati ai fini della maturazione di tredicesima e ferie.
- Cass. n. 14468/2018: obbligare il lavoratore a usare ferie al posto dei permessi viola il suo diritto.
In sintesi: i permessi 104 non si possono sostituire con ferie né essere compensati con altre voci
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