La patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevede l’assegnazione iniziale di 30 crediti.
Tuttavia, è possibile ottenere punteggi aggiuntivi fino a un massimo di 100 crediti complessivi, attraverso il rispetto di determinati requisiti e la realizzazione di attività certificate. I crediti aggiuntivi si suddividono principalmente in due categorie: fino a 30 crediti per attività in materia di salute e sicurezza e fino a 10 crediti per ulteriori condizioni e comportamenti virtuosi.
Si ricorda che nell'apposita piattaforma si può verificare la situazione della patente a crediti dell'impresa. In particolare possono accedere, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS , oltre al titolare della Patente e ai suoi delegati, anche:
- Pubbliche Amministrazioni (per verifica negli appalti),
- RLS o RLST,
- Organismi paritetici,
- Responsabili dei lavori e Coordinatori per la sicurezza,
- Committenti.
Per approfondire ti segnaliamo i Libri di carta:
- La Patente a Punti nei Cantieri edili
- Manuale Smart della Sicurezza per i Cantieri Edili
- Testo Unico di sicurezza sul lavoro
- Manuale coordinatore per la sicurezza CSE CSP nei cantieri edili.
Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato inoltre il corso di formazione online Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL (a cura della Dott.ssa Francesca Levato, ispettore del lavoro in servizio presso INL.
1) Crediti aggiuntivi fino a 30 punti: investimenti, formazione, sicurezza
Le imprese possono ottenere crediti aggiuntivi in base alle attività svolte per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro. Tra queste:
+5 punti: possesso di una certificazione SGSL conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da ente accreditato.
+4 punti: modello organizzativo della sicurezza (MOG) asseverato da organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale.
+6 punti: formazione aggiuntiva sulla sicurezza per almeno 1/3 dei lavoratori (4 corsi in 3 anni).
+2 punti aggiuntivi: se tra questi almeno il 50% sono lavoratori stranieri.
+3 punti: formazione pratica in cantiere condotta dal Mastro Formatore Artigiano.
+1 a +6 punti: per investimenti in sicurezza (es. dispositivi sanitari) compresi tra 5.000 e oltre 50.000 euro.
+3 punti: adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (anche in forma standardizzata).
+2 punti: almeno due visite in cantiere del medico competente con RLST o RLS.
TABELLA CREDITI per Investimenti e formazione avanzata
| Requisito | Crediti |
|---|---|
| Certificazione SGSL UNI EN ISO 45001 | +5 |
| MOG SSL asseverato da organismo paritetico | +4 |
| Formazione su sicurezza a 1/3 dei lavoratori (4 corsi in 3 anni) | +6 |
| ...di cui almeno 50% lavoratori stranieri | +2 (tot. 8) |
| Formazione pratica del Mastro Artigiano in cantiere | +3 |
| Investimenti sicurezza €5.000 - €25.000 | +1 |
| Investimenti €25.001 - €50.000 | +3 |
| Investimenti oltre €50.000 | +6 |
| Adozione del DVR (anche standardizzato) | +3 |
| Almeno due visite in cantiere con medico e RLS/RLST | +2 |
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2) Crediti aggiuntivi fino a 10 punti: dimensioni e comportamenti aziendali
Altri punti possono essere riconosciuti in base a caratteristiche strutturali o gestionali dell’impresa:
- +1 punto: imprese con fino a 15 dipendenti.
- +2 punti: imprese da 16 a 50 dipendenti.
- +4 punti: imprese con più di 50 dipendenti.
- +2 punti: possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano.
- +1/+2 punti: possesso di certificazione SOA (classi I e II).
- +2 punti: applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati.
- +2 punti: monitoraggio con esito positivo da parte di un organismo paritetico.
- +2 punti: attività di formazione linguistica per lavoratori stranieri.
- +2 punti: denuncia in Edilcassa di operai di primo livello con oltre 18 mesi di anzianità (fino a un terzo del totale).
- +2 punti: possesso di requisiti reputazionali aziendali (art. 109 D.Lgs. 36/2023).
- +2 punti: certificazione del regolamento interno per cooperative (art. 6 L. 142/2001).
TABELLA CREDITI PER Ulteriori attività o condizioni
| Requisito | Crediti |
|---|---|
| Impresa fino a 15 dipendenti | +1 |
| Impresa da 16 a 50 dipendenti | +2 |
| Impresa con oltre 50 dipendenti | +4 |
| Mastro Formatore Artigiano | +2 |
| Certificazione SOA classifica I | +1 |
| Certificazione SOA classifica II | +2 |
| Standard contrattuali e organizzativi certificati | +2 |
| Monitoraggio positivo da organismo paritetico | +2 |
| Formazione linguistica per lavoratori stranieri | +2 |
| Operai 1° livello Edilcassa in forza > 18 mesi (max 1/3) | +2 |
| Reputazione positiva impresa (art. 109 D.Lgs. 36/2023) | +2 |
| Regolamento interno cooperative (L. 142/2001) | +2 |
3) Crediti automatici per anzianità e autodichiarazione
Si ricorda infine che l’Ispettorato accredita automaticamente fino a 10 crediti sulla base dell’anzianità dell’impresa o del lavoratore autonomo, come risultante dalle banche dati camerali.
Per soggetti non iscritti alla Camera di Commercio (es. professionisti o stranieri), l’anzianità va autodichiarata.
I crediti aggiuntivi devono essere autodichiarati dal titolare o da un suo delegato tramite il Portale dei Servizi online dell’INL.
Occorre allegare la relativa documentazione e indicare le date di validità dei certificati.
In caso di errori o dichiarazioni mendaci, l’Ispettorato potrà annullare i crediti assegnati.
Per ulteriori dettagli si puo consultare la nota INL 288 del 15.7.2025
4) Decurtazione punti novità 2026
Di seguito l'elenco delle violazioni che comportano la decurtazione dei punti nella patente a crediti per cantieri edili, così come previsto nella disciplina attuale (Allegato I-bis al D.Lgs. 81/08, integrato dal D.L. 19/2024 e dalle sue modifiche):
| Violazione | Decurtazione punti | Ambito |
|---|---|---|
| Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | 5 punti | Sicurezza sul lavoro |
| Omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) | 3 punti | Cantieri temporanei o mobili |
| Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | 3 punti | Organizzazione della sicurezza |
| Omessa formazione, informazione o addestramento dei lavoratori | 2 punti | Formazione obbligatoria |
| Mancata fornitura o utilizzo dei DPI contro le cadute dall’alto | 2 punti | Rischi gravi |
| Assenza di protezioni verso il vuoto (parapetti, reti di sicurezza, ecc.) | 3 punti | Cadute dall’alto |
| Lavori in prossimità di linee elettriche senza adeguate misure di protezione | 2 punti | Rischio elettrico |
| Mancanza di protezione contro contatti elettrici diretti e indiretti | 2 punti | Impianti elettrici |
| Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza | 2 punti | Obblighi del datore di lavoro |
| Omessa valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi | 3 punti | Rischi specifici di cantiere |
| Omessa notifica all’organo di vigilanza per lavori con esposizione ad amianto | 1 punto | Amianto |
Il meccanismo di decurtazione dei crediti è stato significativamente rafforzato in relazione alle violazioni in materia di lavoro irregolare .
A seguito della conversione in legge del DL n. 159/2025 (Decreto Sicurezza), l’INL ha chiarito che, per le violazioni di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, emanato dagli organi competenti.
In tali ipotesi, la perdita di punteggio è pari a 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare per il quale venga applicata la c.d. maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare
. Ai soli fini della patente a crediti, il verbale è considerato accertamento definitivo, anche se il datore di lavoro adempie successivamente alla diffida obbligatoria.
L’INL ha inoltre precisato che, per queste violazioni, dal 2026 non si applica il limite massimo di decurtazione dei punti nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, poiché la norma prevede espressamente la riduzione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare.
Per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2026, resta invece applicabile la disciplina previgente che prevede