L’approfondimento è un estratto dal libro Il formulario commentato della revisione legale - carta
Le dimissioni dall’incarico di revisione legale (risoluzione anticipata) sono disciplinate dall’art. 5 del D.M. 261/2012.
Secondo tale articolo sono circostanze idonee a motivare le dimissioni:
a) il cambio del soggetto che controlla la società assoggettata a revisione, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettanti in base a clausola del contratto di revisione, dopo l’avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 del codice civile;
e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi di reato di impedito controllo di cui all’art. 29 del decreto attuativo;
f) l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore lega[1]le o della società di revisione legale;
g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.
Il revisore legale o la società di revisione possono, altresì, presentare le dimissioni dall’incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di importanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale (ad esempio il revisore viene a conoscenza di frodi o sospette frodi perpetrate dalla società).
Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di procedere all’affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o altra società di revisione legale.
Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall’incarico per giusta causa sono nulli.
Le dimissioni devono essere comunicate al rappresentante legale e al presidente dell’organo di controllo della società soggetta a revisione (qualora fosse stato nominato), affinché l’organo amministrativo possa convocare senza ritardo l’assemblea dei soci; l’organo volitivo, sentito l’organo di controllo (ove esistente), prende atto delle dimissioni del revisore legale, e provvede a conferire l’incarico ad un altro soggetto in possesso dei requisiti o ad una società di revisione legale.
Nelle more della nuova nomina, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal revisore legale dimissionario fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Estratto dal libro Il formulario commentato della revisione legale - carta
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