Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024. Tale documento approfondisce anche la figura del Revisore della Sostenibilità.
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), disciplina infatti anche i contenuti della rendicontazione di sostenibilità e gli obiettivi di eventuali strategie, politiche e azioni attuate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, separatamente illustrati per la rendicontazione di sostenibilità individuale (art. 3).
In particolare, l’art. 3, comma 2, specifica cosa include la rendicontazione di sostenibilità individuale.
Di seguito ulteriori dettagli.
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Rendicontazione di sostenibilità individuale
Così come riportato dal documento di ricerca “decreto di attuazione della CSRD”, l’art. 3 del Decreto è dedicato alla rendicontazione individuale di sostenibilità.
Nel dettaglio, l’art. 3, comma 2, specifica che tale rendicontazione include:
a) una breve descrizione del business model e della strategia aziendali che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
2) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
3) i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento atti a garantire che il modello e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze e delle esigenze degli stakeholders e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
5) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo in relazione alle questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità connesse allo svolgimento di tale ruolo;
d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi legati agli obiettivi raggiunti nell’ambito della sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti10;
3) di eventuali azioni poste in essere dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).
Le imprese devono indicare le procedure utilizzate per individuare le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità, in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), adottati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2013/34/UE.
In casi eccezionali, l’organo di amministrazione, previa motivazione e sentito l'organo di controllo, può omettere informazioni su sviluppi imminenti o operazioni in corso se la divulgazione può compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, nel rispetto degli obblighi di mercato regolamentato.
In questi casi, la società deve menzionare l'omissione nella rendicontazione di sostenibilità.
Tuttavia, l'omissione non è consentita se compromette la comprensione corretta e attendibile dell'andamento dell'impresa, dei risultati, della situazione aziendale e degli impatti prodotti dall'attività dell'impresa sugli ambiti indicati nell'art. 3, comma 1 del Decreto.
Per le società di dimensioni non grandi e altre determinate tipologie di imprese, il Decreto prevede la possibilità di una deroga rispetto alla disciplina e agli obblighi finora illustrati: nel dettaglio,
- le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti nell’art. 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013,
- le imprese di assicurazione captive di cui all’art. 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE, e
- le imprese di riassicurazione captive definite all’art. 13, punto 5), della suddetta direttiva,
possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;
- una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
- i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
- gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).
Le società che si avvalgono di tale deroga forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-quater dalla direttiva 2013/34/UE (art. 3, comma 9).
Le piccole e medie imprese quotate, con riferimento agli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, possono omettere le informazioni di sostenibilità sopraelencate, indicandone brevemente le motivazioni all’interno della relazione sulla gestione.
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