A tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e della loro esigenza di dedicarsi agli impegni della vita familiare, sentimentale e sociale, la Costituzione, la normativa di legge e la contrattazione collettiva si preoccupano di garantire ai dipendenti la fruizione di ore di assenza nel corso delle quali è comunque garantita una copertura economica a carico del datore di lavoro.
In termini di tutele e quantità di ore di assenza spettanti, l’istituto principale è rappresentato dalle ferie.
Come noto la normativa prevede una durata minima delle ferie di 4 settimane per un anno di servizio, da fruire in periodo concordato tra lavoratore e datore di lavoro.
L'articolo è tratto dall'ebook Guida alle ferie nel lavoro dipendente della nostra collana Facile per Tutti
Cosa accade se, nel corso delle ferie dei dipendenti si verificano altri eventi che causerebbero comunque una assenza dal posto di lavoro?
Ecco di seguito una tabella riepilogativa:
Evento | Conseguenze sulle ferie |
Malattia - insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi durante le stesse | La malattia decorre regolarmente senza incidere sulle ferie, che saranno godute in un momento successivo:
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Malattia – sopravvenuta | È sospeso il godimento delle ferie a patto che:
Un diverso orientamento della Cassazione (espresso con sentenza del 27 luglio 1996 numero 6808) afferma l’operatività della in ogni caso della sospensione, a patto che il lavoratore abbia attivato le procedure previste in generale per la verifica dello stato morboso |
Malattia del figlio fino a 8 anni | Quando comporta il ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore |
Festività | I giorni festivi previsti dalla legge o dalle consuetudini non possono essere computati nella durata minima delle ferie: se una festività cade nel periodo feriale è possibile prolungare le ferie o corrispondere il relativo trattamento economico senza prolungamento. Di norma la scelta è rimessa al datore di lavoro, a meno che i contratti collettivi prescrivano necessariamente il pagamento |
Periodo di prova e di preavviso | A norma dell’articolo 2109 del Codice civile è vietata la sovrapposizione delle ferie con i periodi di prova, di preavviso di licenziamento o di dimissioni |
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