Il CIN per gli affitti brevi e turistici è richiedibile su tutto il territorio nazionale, il 1° settembre è terminata la fase sperimentale. Dal 3 settembre è attivo definitivamente il portale BDRS per le richieste.
Il Codice identificativo nazionale, si richiede tramite apposita procedura automatizzata ed è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.
In base all'art 13 ter del DL n 145/2023 per l'applicazione di obblighi e sanzioni rispetto alla richiesta del codice da esporre nella propria struttura, occorre fare riferimento a due passaggi:
- una prima fase sperimentale in cui progressivamente tutte le regioni entrano a far parte della piattaforma BSDR terminata lo scorso 1 settembre,
- una seconda fase di messa in esercizio in cui quando tutti gli enti risulteranno sulla banca dati il Ministero del Turismo che ne darà notizia.
Il 3 settembre il Turismo ha annunciato la pubblicazione in GU dell'avviso che attiva ufficialmente il BDRS e da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni per obblighi e sanzioni.
Vediamo una tabella di sintesi con le sanzioni per gli inadempienti:
Fattispecie | Sanzione |
Mancata richiesta CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) | Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale) | Da 2.000 a 10.000 euro |
L’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici è una novità per il requisito nazionale e precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio, si rimanda alla normativa di riferimento.