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LICENZIAMENTO DURANTE LA MALATTIA: È POSSIBILE?

Licenziamento durante la malattia: è possibile?

Il licenziamento è possibile solo dopo il termine del periodo di comporto. Rivediamo di cosa di tratta. Riepilogo degli obblighi del lavoratore in caso di malattia e giurisprudenza

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La situazione della “malattia del dipendente” è lo stato patologico che sospende ilrapporto di lavoro e che comporta una temporanea incapacità lavorativa tutelata dalla

Legge.  E' prevista infatti la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinata dall'art. 2110 del codice civile che dispone il  diritto di

 conservare il posto di lavoro per un periodo determinato e di 

ricevere un particolare trattamento economico dall'INPS, direttamente o attraverso il datore di lavoro .

IL diritto alla conservazione del posto di lavoro ha una durata massima  fissata  dal CCNL di riferimento , detto  periodo di  comporto. Solo una volta scaduto il periodo di  comporto il lavoratore e può essere licenziato "ad nutum " cioè in tronco (senza giusta causa o giustificato motivo). 

Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Il lavoratore è obbligato a comunicare al datore di lavoro la sua assenza entro i termini previstidal CCNL di riferimento e a trasmettere il numero di protocollo  del certificato elematico utilizzando il quale è  possibile conoscere la prognosi della malattia.

Nel caso in cui la trasmissione telematica non sia possibile il lavoratore deve, entro due  giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare per posta il certificato di malattia all’Inps e  l’attestato al proprio datore di lavoro.

In caso di ricovero del dipendente potrebbe verificarsi il caso in cui la struttura ospedaliera non  sia ancora predisposta all'invio del “certificato di ricovero” o di “dimissione “ in modalità telematica e le certificazioni possono essere spedite o recapitate all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di un anno. 

Licenziamento del lavoratore assente per malattia 

Con la recente sentenza n. 23674  del 28 luglio 2022  la cassazione ha ribadito che è nullo il licenziamento intimato nei confronti del lavoratore assente per motivi di salute e avvenuto prima del decorso del periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva.

In mancanza di riferimento contrattuale la norma richiama la nozione di  "secondo gli usi o secondo equità"

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12568 del 2018  avevano già  dato continuità  alle numerose sentenze  che hanno considerato  nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che  il periodo di comporto risulti scaduto (cfr. Cass. n. 24525/14; Cass. n.  1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), evidenziando che  " il carattere imperativo della norma, in combinata lettura  con l’art. 1418 stesso codice, non consente soluzioni diverse in quanto  il valore della tutela della salute è sicuramente  prioritario all’interno dell'ordinamento - atteso che l’art. 32 Cost. lo definisce  come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» - così come lo è quello del lavoro . In questa cornice di riferimento è agevole  evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se  non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o  infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di    perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro."

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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