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TRANSFER PRICING: COME DEVE ESSERE INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018?

Transfer pricing: come deve essere indicato in dichiarazione dei redditi 2018?

Prezzi di trasferimento operazioni infragruppo nel modello redditi 2018

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Nelle dichiarazioni dei redditi 2018 viene dedicato un rigo alle operazioni infragruppo. In particolare, nel modello redditi società di capitali il rigo è RS106; lo stesso rigo è presente anche nel Modello Redditi società di persone (rigo RS42) e nel Modello Redditi persone fisiche (RS32). Vediamo le indicazioni per quanto riguarda il Modello Redditi SC.

Il rigo RS106 deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del Tuir, ovvero:

  •  che controllano direttamente o indirettamente l'impresa,
  •  ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

 
Nel rigo RS106 i soggetti interessati devono barrare:

  •  la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
  •  la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
  •  la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione”. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997 debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.
 

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