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PERMESSI RETRIBUITI PER LUTTO O INFERMITÀ, QUANDO SPETTANO?

Permessi retribuiti per lutto o infermità, quando spettano?

Permessi retributi per lutto o grave infermità di un congiunto: la disciplina generale

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NORMATIVA

Ai sensi della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e del D.M. 21 luglio 2000 n. 278 , ai lavoratori dipendenti pubblici o privati spetta un  permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità  di un congiunto e nello specifico:

  • del coniuge, anche legalmente separato,
  • di un parente entro il secondo grado, anche non convivente ovvero
  • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore stesso.

In via generale i  giorni di permesso, nel limite di tre giorni o della quota prevista dal Ccnl, devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

N.B.:  i tre giorni l’anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso e,ad esempio, se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover  affrontare due situazioni di grave infermità , avrà comunque diritto  a tre sole giornate di permesso ( il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, c. 1, fa salve le  previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva in materia).

Al fine di identificare al meglio la tipologia di “grave infermità” che  consente al lavoratore di richiedere  i  permessi,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , in risposta ad un Interpello (Interpello n.16-2008), ha ricondotto la grave infermità` al genere dei gravi motivi di cui all’art. 2, c. 1, lett. d) del D.M. n. 278/2000, affermando però che le stesse patologie elencate nel D.M. rappresentano ‘‘figure sintomatiche’’ della grave infermità`. Tale elenco è quindi da considerarsi di validità “ relativa” e non “assoluta “ e , in ogni caso, il  certificato medico rilasciato dallo specialista della struttura ospedaliera o della ASL, oltre ad indicare la diagnosi clinica, ha natura medico-legale ed è quindi idoneo ad attestare la grave infermità.  

OBBLIGHI PER IL LAVORATORE

Per poter fruire del permesso il dipendente è tenuto a preavvisare il datore di lavoro dell'evento che gli consente di avere diritto al permesso medesimo  indicando i giorni nei quali avverrà l'assenza.

In caso di decesso di un parente, il lavoratore è tenuto a documentare tale evento con la relativa certificazione e , in alcuni casi, è ammessa anche l'autocertificazione.

Va sempre tenuto presente che al fine di una corretta applicazione pratica dell'istituto dei permessi per lutto/ grave infermità, è indispensabile consultare i contratti collettivi di riferimento che possono disciplinare  il procedimento per la richiesta , la durata e  la concessione dei permessi  o il loro diniego.

Questi  permessi  sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone invalide di cui all'art. 33 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.

Per approfondire l'argomento dei permessi retribuiti per lutto con esempi tratti dai principali  CCNLv, edi l'articolo completo nella CIRCOLARE DEL LAVORO n. 14 del 8.4.2016

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

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