- i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto);
- i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
- della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale);
- dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale).
- visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati;
- in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
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